AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO – ELENCAZIONE DELLE MERCI – PRECISAZIONI PER IL SETTORE EDILE FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Al fine di agevolare l’attività di controllo su strada da parte delle forze dell’ordine e per evitare che gli esercenti l’attività di autotrasporto di cose in conto proprio incorrano involontariamente nelle pesanti sanzioni previste dalla legge per il trasporto abusivo, la Commissione Provinciale consultiva per il rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio della Provincia di Brescia – Ufficio Motorizzazione Civile – ha ritenuto necessario fornire alcune precisazioni utili al settore delle costruzioni.
La necessità di fornire chiarimenti origina dal fatto che per taluni settori, la cui attività è particolarmente ampia e differenziata, risulta complesso elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.
Si ricorda che l’attribuzione dei codici è prevista dall’art. 35 della legge n.298/74 che recita: gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. L’elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo art.46 (Trasporti abusivi).
I codici utilizzati dalla Commissione Provinciale per elencare le merci corrispondono alla classificazione delle attività economiche e delle classi di cose di cui all’Allegato A del MOD. CP1 predisposta dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. Tale codifica, oltre che essere obsoleta, come detto, risulta anche insufficiente ad elencare le numerose merci ed attrezzature utilizzate durante il ciclo produttivo.
I limiti della normativa sopra esposti hanno comportato che in passato venisse talvolta contestata erroneamente la violazione dell’art.46 (Trasporti abusivi), della già citata legge n.298/74 in base al quale chiunque disponga l’esecuzione di un trasporto di cose violando le condizioni od i limiti stabiliti nella licenza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 12.394,97 e la conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
Per evitare il ripetersi di tali contestazioni e per ovviare alla oggettiva impossibilità di elencare in modo esaustivo le merci e le attrezzature utilizzate nel settore edile (in particolare quelle più recenti ed innovative), la Commissione Provinciale ha ritenuto utile precisare le condizioni e i criteri che adotta nell’attribuire i codici delle merci riportati sulle licenze.
La Commissione, in particolare, ha evidenziato che nei codici C – materiali da costruzione e nello specifico nel codice C00 – siano da intendersi ricomprese tutte le merci che compongono l’attrezzatura edile nonché tutte le merci utilizzate per il completamento di specifici cicli produttivi risultanti dall’attività esercitata dal richiedente.
Tali precisazioni, come chiarito nel documento che si riporta in allegato, valgono naturalmente solo nel caso in cui il trasporto avvenga alle condizioni previste dall’art.31 della legge n.298/74, ovvero, che il trasporto in conto proprio venga eseguito per esigenze proprie dell’impresa, con mezzi in disponibilità (proprietà, usufrutto, ecc.) dei soggetti che lo esercitano o da loro dipendenti, a condizione che il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente, ma sia solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale dell’impresa e, infine, che le merci trasportate appartengano, siano vendute o trasformate o siano prese in deposito dalla ditta stessa.
La Commissione Provinciale, nella propria dichiarazione, ha ritenuto utile richiamare anche gli ulteriori obblighi imposti dalla legge sull’autotrasporto delle merci.
In particolare ha ricordato che, in base all’art.39 (Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate), della legge n.298/1974, ogni trasporto, eseguito su licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, debba essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che debbono rientrare fra quelle previste nella licenza stessa, e dalla dichiarazione contestuale che esse siano di proprietà del titolare della licenza o che le merci trasportate siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito od ad un contratto di mandato ad acquistare od a vendere.
Per quanto attiene ai trasporti occasionali è stato richiamato, infine, quanto disposto dall’art.10, del DPR n.783/77, ovvero che con i mezzi dell’impresa possono essere trasportate anche cose non ricomprese tra quelle elencate nella licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, purché le merci trasportate siano di proprietà del titolare della stessa licenza o da questo prese in comodato od in locazione ed il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio è stata rilasciata.
I fac-simile da utilizzare per l’elencazione delle cose trasportate (in modo ordinario o occasionale) sono stati approvati con DPR n.783/77 (vedi allegati).
Si ricorda, infine, che chiunque effettui un trasporto che non sia accompagnato dall’elencazione delle cose trasportate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 ad euro 154,94.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per verificare se le licenze in possesso delle imprese associate necessitano di aggiornamento e per fornire qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.
Allegati:
■ fac-simile documento di trasporto di cose in conto proprio da utilizzare per l’elencazione delle cose trasportate – DPR n.783/77
■ fac-simile documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio da utilizzare per l’elencazione delle cose trasportate – DPR n.783/77
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