19.07.2012 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – MINISTERO DEL LAVORO – VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – CIRCOLARE N. 11/2012

SICUREZZA SUL LAVORO – MINISTERO DEL LAVORO – VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – CIRCOLARE N. 11/2012

Si rammenta che dallo scorso 23 maggio è entrato in vigore il DM 11 aprile 2011 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (cfr. Not. n. 6/2012).
In merito si segnala che il 30 maggio 2012 il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 11 del 25 maggio 2012 contenente alcuni chiarimenti relativi all’applicazione del citato Decreto.
La nota in parola si articola in 6 punti.
Al punto 1 il Ministero chiarisce i requisiti che deve avere la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro affinché possa essere considerata valida ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui Inail o ASL/ARPA deve intervenire.
Nello specifico, la richiesta:
a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
b. deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
c. deve contenere i dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro, ovvero:
1). tipologia di attrezzatura di lavoro;
2) matricola ENPI o ANCC o lSPESL o Inail o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del DM 11 aprile 2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2, comma 4 del DM 11 aprile 2011;
e. deve riportare la data della richiesta.
La Circolare sottolinea che in caso di richiesta di verifica periodica incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche, ai sensi dell’articolo 2 del DM 11 aprile 2011, decorrono dalla data della richiesta completa di tutti i dati sopra elencati.
E’ necessario pertanto prestare molta attenzione alla compilazione della domanda al fine di rispettare le periodicità previste dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08.
Per quanto attiene la denuncia di messa in servizio/immatricolazione e la richiesta di prima verifica periodica di competenza dell’INAIL, segnaliamo che, al momento, in attesa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’art. 2, comma 4, è necessario fare riferimento, secondo indicazioni informali ottenute dagli uffici interessati, ad uno dei soggetti abilitati riportato nell’elenco nazionale di cui all’Allegato III del citato Decreto.
Altresì, sempre secondo indicazioni informali, anche l’Inail ritiene le richieste di verifiche periodiche precedenti all’entrata in vigore del Decreto non più valide, con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di procedere ad una nuova richiesta, utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’INAIL:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_ASSICURAZIONE&nextPage=MODULISTICA/Download_dei_modelli/index.jsp#verifica_impianti
Il punto 1 della circolare chiarisce poi il concetto di data di richiesta:
a.in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
b. in caso di richiesta attraverso portale web: la data della transazione on-line;
c. in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
d. in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell’ente titolare della funzione.
Per quanto riguarda l’Inail è possibile utilizzare, in alternativa al modello cartaceo, la procedura on-line “Punto Cliente”.
Al punto 2 della Circolare viene chiarito che il datore di lavoro deve scegliere il soggetto abilitato:
a. al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (Inail o ASL/ARPA); in questo caso individuerà uno dei soggetti abilitati per l’effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati costituito, per quanto riguarda l’Inail presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL/ARPA presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda, presso la Regione di appartenenza);
b. in caso di superamento dei termini di 60/30 giorni senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del DM 11.04.2011.
Solo nel caso in cui nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del DM 11 aprile 2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del DM 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.
Al punto 3 l’estensore della Circolare chiarisce che i termini di 60/30 giorni si interrompono qualora il soggetto titolare della funzione non possa effettuare la verifica per cause (comprovabili ed adeguatamente documentate) indipendenti dalla sua volontà. In tal caso la procedura di richiesta di verifica dovrà essere nuovamente inoltrata. Per questo motivo, al fine di rispettare le scadenze delle verifiche è opportuno attivare la richiesta con congruo anticipo rispetto ai termini previsti (60/30 giorni).
Nel caso in cui nel corso della verifica emerga la necessità di acquisire nuova documentazione o effettuare delle indagini supplementari, il verificatore chiederà per iscritto la documentazione o l’attività necessaria a completare la verifica, con una sospensione temporale sino alla produzione della documentazione o all’effettuazione della nuova verifica. Si sottolinea che in questo caso, a differenza del precedente, l’estensore della Circolare fa riferimento ad una sospensione dei termini che comporta la necessità di un completamento della verifica senza, però, la riattivazione della procedura di richiesta al titolare della funzione.
Nel punto 4 la Circolare sottolinea che qualora il soggetto titolare della funzione si avvalga di un soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro in sede di richiesta, il soggetto titolare attiverà tempestivamente il soggetto abilitato segnalandolo al datore di lavoro. Tale soggetto è obbligato a rispettare i limiti temporali legati alla data di richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
Al punto 6 si evidenzia che le tariffe verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote deve essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote deve essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.
Sul tema anche Confindustria ha emesso una propria circolare che si pubblica di seguito.

Confindustria

Roma, 13 Giugno 2012
Facciamo seguito alla news del 24 maggio scorso , per commentare i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’applicazione del Decreto dell’11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche (circolare n. 11 del 25 maggio 2012 ).
La circolare interviene su una normativa assai complessa, contraddittoria e densa di criticità applicative. Confindustria oltre a riproporre la radicale modifica e semplificazione della normativa, ha sottolineato le criticità presenti al Ministero, che si è riservato di intervenire con successive indicazioni delle quali daremo tempestivamente notizia.
Di seguito evidenziamo i punti salienti e le criticità riscontrate nel testo.

Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione.
La circolare riporta i contenuti della richiesta di verifica in mancanza dei quali la stessa non è ritenuta completa (ad esempio: devono essere indicati l’indirizzo completo in cui si trova l’attrezzatura, i dati fiscali, i riferimenti telefonici, su carta intestata- se la richiesta è su supporto cartaceo – etc..). Il datore di lavoro deve indicare, inoltre, il nominativo del soggetto abilitato di cui intende avvalersi, individuato tra quelli iscritti negli elenchi delle Asl o dell’INAIL. Evidenziamo che questi elenchi non sono ancora presenti nella maggior parte del territorio e non è, quindi, possibile per il datore di lavoro presentare la richiesta di verifica “completa”. Questo inficia l’attuazione concreta delle verifiche. La circolare definisce, inoltre, la decorrenza del termine della richiesta (la data di invio del fax; data di consegna della raccomandata sulla ricevuta; data di invio della PEC; data di protocollo di arrivo della posta ordinaria, raccomandata semplice o e-mail, etc..).

Scelta del soggetto abilitato
Il datore di lavoro deve scegliere il soggetto abilitato al momento della richiesta della verifica periodica, tra quelli iscritti negli elenchi INAIL, per la prima verifica, o negli elenchi delle ASL per le verifiche successive alla prima. Qualora la verifica non venga effettuata nei termini di legge, il datore di lavoro si può rivolgere ad un soggetto abilitato (presente nell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro con la circolare dirigenziale del 21 maggio 2012) ma, la circolare precisa “solo se presente nella Regione in cui si trova l’attrezzatura”. L’abilitazione “per Regione”, oltre ad essere in contrasto con il Decreto 11 aprile 2011 (che prevede che decorsi i termini il datore di lavoro possa avvalersi dei soggetti dell’elenco pubblicato dal ministero del lavoro senza vincoli regionali -art. 2, comma 8) porta un aumento di oneri solo burocratici e di gestione per le aziende (poichè, ad esempio, un’azienda con sedi limitrofe, ma appartenenti a due regioni differenti potrebbe essere costretto a rivolgersi a soggetti abilitati diversi, con duplicazione degli oneri burocratici). La circolare precisa che il datore di lavoro potrà rivolgersi a soggetti abilitati di una Regione diversa da quella in cui si trova l’attrezzatura, solo se nella propria Regione non ci sono soggetti abilitati per quella specifica attrezzatura.
Interruzione o sospensione dei termini temporali
I termini temporali di 60 giorni per la prima verifica e di 30 giorni per le successive si interrompono qualora le verifiche non possano essere effettuate per indisponibilità del datore di lavoro, del personale occorrente, dei mezzi necessari, per necessità di ulteriore documentazione, etc.. Questa previsione, per quanto ragionevole da un punto di vista teorico, potrebbe portare difficoltà operative alle aziende, perchè lasciano una eccessiva discrezionalità al verificatore.

Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
La circolare precisa che INAIL ed ASL, qualora si avvalgano di soggetti abilitati, dovranno attivarli il più tempestivamente possibile, dandone contestualmente comunicazione al datore di lavoro.

Modulistica
Non cambia la modulistica da utilizzare, che è riportata nell’allegato IV del DM 11 aprile2011.

Tariffazione delle verifiche periodiche
Anche in questo caso, la circolare ribadisce quanto già previsto dal DM e, cioè, che le tariffe delle verifiche sono corrisposte con le modalità previste da INAIL ed ASL. Questo apre la strada ad un sistema tariffario diversificato sul territorio, che rende ancora più urgente l’emanazione del decreto interministeriale che definisce le tariffe (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 11 aprile 2012).


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