QUINTO CONTO ENERGIA – REGOLE PER IMPIANTI INTEGRATI INNOVATIVI
QUINTO CONTO ENERGIA – REGOLE PER IMPIANTI INTEGRATI INNOVATIVI
Il Gestore Servizi Energetici, in merito alla definizione di limite di «costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni» per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) che entrano in esercizio con il Quinto Conto Energia ha chiarito che:
– nel caso in cui a un impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti per «Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative» oppure sia stato raggiunto il limite di costo indicativo annuo di 50 milioni, tale impianto potrà accedere, laddove rispetti i requisiti previsti dal decreto, alle tariffe incentivanti per «Impianti fotovoltaici». In tal caso, se l’impianto ricade tra quelli soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro, tale iscrizione diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.
– per determinare il raggiungimento del limite di costo vanno sommati esclusivamente gli incentivi riconosciuti agli impianti BIPV entrati in esercizio con il Quinto Conto Energia. Non vanno quindi sommati gli incentivi riconosciuti agli impianti BIPV entrati in esercizio con i precedenti provvedimenti di incentivazione (Terzo e Quarto Conto Energia);
– fino al raggiungimento di tale limite di costo, gli impianti BIPV che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 05/07/2012 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti indicate nell’Allegato 6 del medesimo decreto, senza l’obbligo di iscrizione al Registro.
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