PRIMA CASA – LA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE NON COMPORTA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
In materia di IVA, il riconoscimento dell’agevolazione c.d. prima casa non prevede la responsabilità solidale tra il venditore e l’acquirente, laddove di fatto la medesima venga disconosciuta.
Diversamente da quanto previsto in materia di imposta di registro dall’art. 57, D.P.R. n. 131/1986, la Commissione tributaria regionale Lazio, sezione I, ha così concluso, rigettando il ricorso promosso dall’Agenzia dell’Entrate.
La fattispecie posta all’attenzione dei giudici era relativa ad una società alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto l’applicabilità dell’aliquota agevolata ai fini IVA (4%), per carenza dei c.d. requisiti prima casa, notificando quindi, alla stessa un avviso di liquidazione con conseguente irrogazione delle sanzioni sia in capo al venditore che in capo all’acquirente.
Già i giudici di primo grado, nella loro pronuncia, poi impugnata, pur ritenendo l’accertamento adeguatamente motivato, avevano disconosciuto in capo alla società venditrice di un immobile la responsabilità in solido con quella acquirente, ritenendo la stessa responsabilità prevista solo nel caso in cui il venditore non versi le maggiori imposte dovute.
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