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22.11.2012 - lavoro

INPS – FONDO DI TESORERIA – VERSAMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2007 – VERIFICHE AMMINISTRATIVE DELL’ISTITUTO – MESSAGGIO N. 15036/12

Con messaggio n. 15036 del 18 settembre 2012, che si riproduce in calce alla presente nota,l’Inps ha diramato ulteriori precisazioni in merito all’attività di verifica amministrativa sulla congruità dei versamenti mensili delle quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di Tesoreria, relativi all’anno 2007 (Cfr. Not. n. 10/2012).

In particolare, nel ribadire l’importanza del contradditorio con le imprese e l’opportunità, a tale proposito, di riprendere il confronto dopo il periodo di sospensione delle attività aziendali per ferie collettive, il menzionato messaggio ha fornito alle Sedi INPS un riepilogo generale sulla normativa in materia di TFR e sulle modalità di confluenza dei contributi al Fondo di Tesoreria, precisando tutte le ipotesi collegate alle manifestazioni di volontà dei lavoratori circa la destinazione delle quote di TFR ed indicando le modalità attraverso cui calcolare la quota di retribuzione da accantonare e versare per ciascun mese.

Inoltre, al fine di facilitare le attività delle proprie Sedi, l’INPS ha comunicato che è in avanzata fase di definizione un applicativo – utilizzabile anche per il controllo degli anni successi al 2007 – che supporterà gli operatori in una verifica più puntuale degli importi, sia a livello aziendale ed individuale che annuale e mensile.

 

 

Inps

 

Roma, 18 settembre 2012

 

Messaggio n. 15036

 

Oggetto: Attività di Verifica Amministrativa – Controllo dei versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria relativi all’anno 2007.

 

È stata di recente avviata una attività di verifica finalizzata ad esaminare la congruità dei versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria, a far tempo dal periodo di paga “luglio 2007”, da parte delle aziende destinatarie della disciplina ex art. 1 commi 755 e successivi della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Quanto precede, anche in relazione agli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria previsti, con riferimento all’accertamento e alla riscossione delle somme destinate al citato Fondo, dalla Legge n. 296/2006, nonché per la pratica attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 c. 9 del DM 30 gennaio 2007.

L’attività di verifica della congruità dei versamenti al Fondo di Tesoreria è incentrata sul controllo circa la correttezza dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati dalle aziende, attraverso riscontri sulle denunce trasmesse, mettendo a confronto le banche datiEmens e DM10.

Con messaggio n. 13265 dell’8.08.2012 è stata ribadita l’importanza del contraddittorio con le aziende e l’opportunità, a tal proposito, di riprendere il confronto anche con gli intermediari abilitati dopo il periodo di sospensione delle attività aziendali per ferie collettive.

In relazione alla ripresa di tali attività di controllo, con il presente messaggio, si ritiene opportuno:

– fornire un riepilogo generale sulla normativa in materia di TFR e sulle modalità di confluenza dei contributi al Fondo di Tesoreria (già approfondite nella circolare n. 70/2007);

– precisare tutte le ipotesi collegate alle manifestazioni di volontà dei lavoratori circa la destinazione delle quote di TFR;

– indicare le modalità attraverso cui calcolare la quota di retribuzione da accantonare e versare per ciascun mese.

 

Trattamento di fine rapporto e versamento al Fondo di Tesoreria

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, di riforma della previdenza complementare, ha previsto, tra l’altro, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, di scegliere la destinazione delle quote di TFR maturando, attraverso una opzione totale o parziale rivolta a forme pensionistiche complementari ovvero al loro mantenimento al regime civilistico di cui all’articolo 2120 del c.c..

Detta opzione può realizzarsi in forma esplicita o tacita. In tale seconda ipotesi, la legge configura il silenzio come una manifestazione della volontà del lavoratore di devolvere il proprio TFR a forme pensionistiche complementari.

La legge finanziaria 2007 ha istituito il Fondo di Tesoreria presso l’Inps; ad essa sono seguiti i decreti attuativi del 30 gennaio 2007 che hanno disciplinato le procedure di espressione della volontà dei lavoratori circa la destinazione del TFR maturando. In particolare, è stato previsto:

a) per tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei domestici), in attività al 31 dicembre 2006, la possibilità di effettuare la scelta sulla destinazione del TFR entro il 30 giugno 2007, attraverso il modello TFR1;

b) per tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei domestici), assunti dopo il 31 dicembre 2006 – che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro – la possibilità di esercitare l’opzione entro sei mesi dalla data di assunzione, attraverso il modello TFR2.

Nel caso di lavoratori occupati in aziende con forza occupazionale media pari ad almeno 50 addetti, la scelta del mantenimento del TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del c.c., comporta l’obbligo datoriale del versamento di dette quote maturate da “gennaio 2007” in poi al Fondo di Tesoreria dello Stato costituito presso l’Inps.

In merito agli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria conseguenti alle scelte dei lavoratori circa la destinazione del TFR, si può così sintetizzare:

– nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori, con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, che hanno conferito – a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite – l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;

– in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR al regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione, se successiva;

– in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro), che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.

Va altresì precisato che, nei casi in cui la scelta non ha potuto concretizzarsi, in conseguenza del fatto che – prima della scadenza del semestre a disposizione per l’esercizio dell’opzione – il rapporto di lavoro sia cessato senza che il lavoratore abbia manifestato la propria volontà, l’interessato ha titolo alla liquidazione del proprio TFR; ne deriva che non è dovuto alcun versamento al Fondo istituito ai sensi dell’art. 1, commi 755 e successivi della Legge n. 296/2006.

Per i criteri di calcolo della forza aziendale e per altri aspetti gestionali, si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 70/2007 e nei messaggi n. 10577/2007 e n. 3506/2009.

 

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Per ciascun lavoratore interessato, ai fini della determinazione della quota da versare, va presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR – individuata secondo gli specifici criteri di cui all’art. 2120 c.c.- riferita al periodo di paga interessato; tale importo va moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e al risultato che ne deriva va detratto – per i lavoratori destinatari – il contributo dello 0,50% ex art. 3 ultimo comma della Legge n. 297/82, calcolato sulla retribuzione imponibile. La quota così determinata viene versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.

Le Sedi, pertanto, nel corso della verifica sugli importi, dovranno tenere in considerazione il seguente algoritmo di calcolo che sintetizza quanto sopra riportato:

(base calcolo TFR x 7,41 %) – (imponibile contributivo x 0,50 %).

A titolo di esempio:

– se l’importo della “Base Calcolo TFR” risulta essere di Euro 1.200 e l’imponibile contributivo di quel mese risulta essere di Euro 1.700, il contributo CF01 sarà:

(1.200*7,41%) – (1.700*0,50%)

totale 88,92 – 8,50 = 80,42.

Qualora dai controlli effettuati emergessero delle differenze rispetto agli importi indicati sulle liste (ad es. perché sia stata considerata nel calcolo complessivo degli importi dovuti anche la <base di calcolo TFR> di lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006 che avevano invece scelto di aderire totalmente a una forma pensionistica complementare) le Sedi, ricalcolato l’ammontare corretto, provvederanno a modificare ovvero – se del caso – ad annullare l’importo riportato in diffida.

A tal proposito, si precisa che l’intimazione al pagamento dovrà riguardare gli importi dovuti a titolo di contributi nonché le sanzioni civili calcolate a titolo di omissione contributiva ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. a) della Legge n. 388/2000.

Al fine di facilitare le attività delle Sedi, si comunica, infine, che è in avanzata fase di definizione un applicativo – operante anche per il controllo degli anni successivi al 2007 – che, oltre a dare evidenza delle differenze ricalcolate come sopra descritto, supporterà gli operatori in una verifica più puntuale degli importi sia a livello aziendale ed individuale che annuale e mensile.


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