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21.12.2012 - tributi

IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI – SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 138 – sezione 49), respingendo l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate e confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l’imposta di registro per la locazione di immobili strumentali assoggettata ad IVA non può scontare la misura dell’1%, perché si traduce in un’ulteriore imposta sul volume d’affari che si pone in contrasto con il divieto sancito dalla Direttiva 2006/112/CE.

I contratti di locazione dei fabbricati strumentali, che risultano assoggettati ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 633/1972, sono da assoggettarsi ad imposta di registro nella misura dell’1%, in forza di quanto previsto dall’art. 5, lettera a-bis), della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.
Sempre in materia di applicazione dell’imposta di registro dell’1% – questa volta prevista dall’art. 1, sesto periodo, del medesimo D.P.R., secondo l’Ordinanza n. 268/2012 della Corte Costituzionale, è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma del Testo Unico dell’imposta di registro relativa alle cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA a favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita immobiliare. La questione era stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.
Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione si applica limitatamente ai trasferimenti esenti da IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. 633/72 e proprio tale limitazione nell’applicazione dell’aliquota agevolata aveva fatto sorgere il dubbio di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per carente descrizione della fattispecie.

 


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