DIVIETO DI PRESENTARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE CERTIFICATI IN ORIGINALE
DIVIETO DI PRESENTARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE CERTIFICATI IN ORIGINALE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2011, n.265, è stata pubblicata la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ( legge di stabilità 2012). L’articolo 15 prevede che dal 1° gennaio 2012 alle Pubbliche Amministrazioni è vietato rilasciare ai privati (Cittadini ed Imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio (ad esempio certificati camerale, carichi pendenti, fallimentare, etc
).
E’ inoltre vietato alle stesse amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente per tali dichiarazioni.
Quindi a partire dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori pubblici, in conseguenza dell’applicazione della suddetta legge, devono apporre sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, a pena di nullità, la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio.
I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria di un procedimento amministrativo, sono acquisiti d’ufficio quando non sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. I certificati potranno essere rilasciati solo per l’esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la produzione a privati dei certificati stessi.
Nel caso di appalti pubblici, ne deriva l’impossibilità per la P.A. appaltante di chiedere all’impresa partecipante documenti che quest’ultima indichi come già in possesso della stazione appaltante o di altra P.A. In tal caso, è il Responsabile del procedimento di gara che dovrà provvedere d’ufficio alla relativa acquisizione. Condizione per l’operatività della disposizione è che l’interessato manifesti l’intento di avvalersene, indicando se e quali documenti sono in possesso della P.A. procedente o di altra amministrazione e chiedendone l’acquisizione d’ufficio.
Resta fisso il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (quale ad esempio l’istituto previdenziale, assicuratore o Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione. In questa casistica rientra il DURC, documento che non può essere per nessun motivo sostituito da autodichiarazione.
Le pubbliche amministrazioni potranno vagliare i contenuti di tale documento (DURC) con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
A solo titolo di esempio si riportano alcune delle pubbliche amministrazioni che non possono più rilasciare o richiedere ai privati certificati contenenti fatti, stati o qualità personali da produrre o prodotti a/da altre P.A. o gestori di servizi pubblici:
Enti statali, Regioni, Province, Comuni, Asl, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Agenzie del territorio, delle Entrate, Camere di Commercio, Asl, Inps ed altri enti previdenziali, Università, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado e scuole paritarie, Società che gestiscono servizi pubblici (parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti etc
).
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