28.12.2011 - tecnica

OBBLIGO DI RIPORTARE LA CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE

OBBLIGO DI RIPORTARE LA CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE

Dal 1° gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare negli annunci commerciali la classe energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare oggetto dell’offerta di trasferimento a titolo oneroso o di locazione. La DGR n. 2555/2011, pubblicata sul BURL n. 48, Serie Ordinaria, del 30 novembre 2011 reca, infatti, ‘‘Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della L.R. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici”.
L’annuncio dovrà riportare la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (espressa in kWh/m2 annui o kWh/m3 annui) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica. Per interventi per i quali siano ancora in corso lavori che ne modifichino la prestazione energetica, dovrà essere riportato il valore indicato nella più recente relazione ex L. 10/1991, specificando la dicitura ‘‘valore di progetto”.
Saranno esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
– i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
– gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
– le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura ‘‘Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”.
L’accertamento e la contestazione della violazione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare; a Cestec S.p.A. è affidata la verifica periodica del rispetto dell’obbligo.

D.g.r. 24 novembre 2011 – n. IX/2555
Disciplina dell’efficienza energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in applicazione dell’art.9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della l.r. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici (Serie Ordinaria n. 48 – Mercoledì 30 novembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE
. . . omissis . . .
DELIBERA
1. di approvare, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 24/2006, come modificato dall’art. 17, comma 1, lettera
d) della l.r. 3/2011, il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo all’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione;
2. di stabilire che gli enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori energetici per la certi-ficazione degli edifici di loro proprietà;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burl.
Il segretario: Marco Pilloni
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ALLEGATO
OBBLIGO DI DICHIARARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE E LA CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCIO COMMERCIALE PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE.

1. L’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006, decorre dall’1 gennaio 2012. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex d.p.r. 412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4.
Si ricorda che la certificazione energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è disciplinata dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006, nonché dalla d.g.r. 5018/2007, nella versione aggiornata con d.g.r. 8745/2008.
Pertanto, l’attestato di certificazione deve comunque essere predisposto in caso di:
− richiesta del certificato di agibilità o presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5 della l.r. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati oggetto degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr 8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;
− compravendita di interi edifici o di singole unità immobiliari;
− locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari;
− stipula di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui il committente sia un Soggetto pubblico;
− stipula di Contratti di Servizio Energia e Servizio Energia Plus ex d.lgs 115/2008;
− nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;
− sostituzione di generatori di calore con potenza superiore a 100kW.
L’annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100kW (in pratica, tutte le fattispecie di cui ai punti 6.1 e 9.1 della d.g.r. 8745/2008), dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e s.m.i.

2. Nel caso di annunci commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso i lavori di cui al punto 6.1 o 9.1 della d.g.r. 8745/2008 o siano in corso lavori che comunque modificano la prestazione energetica per il riscaldamento, dovrà essere indicato il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno), riportato nella più recente relazione ex art. 28 della l.10/91 depositata presso il Comune di competenza e la classe energetica corrispondente. Tale relazione dovrà essere redatta come da allegato alla d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In tali annunci va espressamente riportata la dicitura «valore di progetto», in modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione energetica ma alla relazione tecnica di cui all’art.28 della l.10/91.
3. Qualora i lavori in corso non riguardino gli interventi di cui al precedente punto 2, il proprietario potrà utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la validità dell’attestato di certificazione è di 10 anni, a condizione che l’edificio o l’unità immobiliare non subisca interventi che comportino la modifica della prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso (punto 10.4 della d.g.r. 8745/2008). Nel caso in cui la suddetta certificazione non sia mai stata predisposta, oppure l’edificio/ unità immobiliare abbia subito le modifiche di cui sopra, il proprietario dovrà provvedere ad incaricare un soggetto certificatore al fine di redigere la certificazione energetica ai sensi della d.g.r. 5018/2007, come aggiornata con d.g.r. 8745/2008.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura «Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica»

5. L’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
L’Organismo Regionale di Accreditamento, le cui funzioni sono state definite con d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche, è tenuto verificare periodicamente il rispetto dell’obbligo di cui ai punti 1.1. e 1.2 negli annunci commerciali e le conseguenti misure adottate dai comuni competenti. Le risultanze di tale verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.


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