24.02.2011 - economia

AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO – PROROGA FINO AL 31 LUGLIO 2011

AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO – PROROGA FINO AL 31 LUGLIO 2011 AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO – PROROGA FINO AL 31 LUGLIO 2011

Lo scorso 16 febbraio 2011 è stata approvata la proroga dell”‘Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio”.
Il nuovo Accordo è stato firmato dal Ministero dell’Economia, dall’ Abi, da Confindustria e da altre Associazioni di categoria.
L’accordo in parola riguarda tutti i settori e rimarrà in vigore fino al prossimo 31 luglio 2011.
Si riporta di seguito una breve nota esplicativa.

Nota esplicativa

È stato prorogato al 31 luglio 2011 l’Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, firmato dal Ministero dell’Economia, dall’Abi e da Confindustria.
Il nuovo accordo prevede per i finanziamenti che non hanno finora beneficiato delle misure previste nell’Avviso Comune:
– la proroga dell’Avviso Comune dell’agosto 2009 e dell’Addendum del dicembre 2009, secondo cui è possibile:
• sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di mutui;
• sospendere per 12 mesi ovvero per 6 mesi il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
• allungare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
Per i finanziamenti che hanno già beneficiato delle misure dell’Avviso Comune,
invece, sarà possibile allungare la durata dei finanziamenti a medio – lungo termine.
L’allungamento non potrà essere superiore alla durata residua del piano di ammortamento e comunque non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
Il tasso di interesse al quale verrà realizzata l’operazione di allungamento è pari a quello contrattuale qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI e del Fondo ISMEA. Il tasso di interesse resterà invariato anche nel caso di intervento della Cassa Depositi e Prestiti.
Negli altri casi la banca si riserva di rivedere le condizioni contrattuali.
Nel caso in cui il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione.
Qualora possano essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private anche limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo, l’eventuale rifiuto della banca a realizzare l’operazione nei confronti di un impresa in bonis, che non presenta ritardi di pagamento, dovrà essere adeguatamente motivato.
o ricorrere a strumenti di copertura del rischio del tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento. Gli strumenti sono due: il primo consente di convertire il tasso di finanziamento da variabile a fisso; il secondo consente di fissare un tetto (cap) all’eventuale incremento del tasso di interesse variabile.
Inoltre, tutte le imprese potranno ricorrere a finanziamenti aggiuntivi nel caso di processi di rafforzamento patrimoniale. Tale misura era già prevista dall’Avviso Comune, ma è stata modificata, prevedendo che l’importo del finanziamento sia proporzionale, anziché un multiplo, al capitale effettivamente versato dai soci.
Possono essere ammesse all’allungamento le PMI di tutti i settori, a condizione che siano in bonis, ovvero che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso.
Inoltre, l’impresa nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, deve aver pagato con regolarità gli interessi e deve, alla fine del periodo di sospensione, aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.
L’iter di approvazione delle domande non prevede automatismi nella realizzazione degli interventi illustrati e la banca effettuerà l’istruttoria in piena autonomia.
Le imprese richiedenti forniranno le informazioni necessarie per valutare la capacità di continuità aziendale e le banche si impegnano a fornire una risposta entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste alle imprese.


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