26.09.2011 - trasporti

AUTOTRASPORTO – NOVITA’ IN MATERIA DI FORMAZIONE PER IL CONDUCENTE

AUTOTRASPORTO – NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE PER IL CONDUCENTE
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011 il decreto ministeriale 5 agosto 2011 che modifica l’art. 13 del dm 16 ottobre 2009 in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
In particolare, a seguito delle novità introdotte è possibile frequentare il corso di formazione periodica a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, invece che nei dodici mesi fissati dalla normativa previgente (comma 10, art. 13 DM 16/10/2009).
Come chiarito nel decreto stesso, tale modifica si è resa necessaria a causa del fatto che il termine di dodici mesi potrebbe non essere adeguato a soddisfare la domanda di formazione periodica per i titolari di carta di qualificazione del conducente rilasciata per documentazione.
Al riguardo, si ricorda che in base al Decreto 22 ottobre 2010 – “Nuove disposizioni in materia di rilascio della CQC” – le carte di qualificazione del conducente rilasciate per documentazione sono valide fino al:
– 9 settembre 2013 in caso di trasporto di persone
– 9 settembre 2014 in caso di trasporto di cose.
Si evidenzia, inoltre, che possono ottenere la carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame di valutazione i seguenti soggetti (art. 3 Decreto 22/10/2010):
a) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria C o C+E, non oltre la data del 9 settembre 2009;
c) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificati di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre 2008;
d) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un’impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.


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