AUTOTRASPORTO – BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE – CONSUMI ANNO 2010
AUTOTRASPORTO: BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE CONSUMI ANNO 2010
L’Agenzia delle Dogane, con nota del 10 marzo 2011, ha reso note le modalità per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione relativo all’anno 2010 (1° gennaio 31 dicembre).
Con riferimento al periodo di cui sopra l’entità del beneficio riconoscibile è pari a 19,78609 per mille litri di prodotto.
I soggetti che possono richiedere il rimborso sono:
– i soggetti esercenti trasporto merci in c/proprio ed in c/terzi, effettuato con veicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonn.
– gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto.
– le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
– le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone
Rimangano esclusi da tale beneficio coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di peso compreso tra le 3,5 e 7,49 tonn., poiché al momento la Commissione UE, su richiesta di specifica deroga del MEF, ancora non si è pronunciata.
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 giugno 2011.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, entro l’anno solare cui il credito è sorto, utilizzando il codice tributo 6740.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2012 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
L’Agenzia ha, inoltre, comunicato che, secondo L. 244/07, è stato fissato un limite complessivo annuale, pari a 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese. Eventuali eccedenze al limite sono compensabili per l’intero importo residuo, a partire dal 3° anno successivo a quello in cui le stesse si sono prodotte.
Sul sito www.agenziadogane.it, a partire dal 15 marzo p.v., sarà disponibile il software per la compilazione delle istanza per l’ammissione alla fruizione dei benefici fiscali che dovrà essere consegnata agli uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, mentre dallo scorso mese di maggio è anche possibile inviarle per via telematica (Servizio Telematico Doganale-EDI).
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