20.01.2010 - tributi

VISTO DI CONFORMITÀ PER LE COMPENSAZIONI IVA

VISTO DI CONFORMITÀ PER LE COMPENSAZIONI IVA
(Circolare Agenzia delle Entrate 23/12/2009, n. 57/E)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità ai contribuenti che devono compensare crediti IVA superiori a 15.000 euro.
Con la circolare n. 57/E/2009 sono stati indicati gli adempimenti e le procedure che:
– i responsabili dei CAF-imprese;
– gli iscritti nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro;
– i periti iscritti, al 30 settembre 1993, nella sub-categoria tributi dei ruoli tenuti dalle Camere di commercio e laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diplomati in ragioneria
dovranno seguire per essere abilitati al rilascio del visto di conformità.
I professionisti già autorizzati a dare il visto di conformità per UNICO e 730 potranno rilasciare automaticamente, senza ulteriori adempimenti, il visto anche per le compensazioni IVA.
Gli intermediari non ancora autorizzati a rilasciare il visto di conformità dovranno, invece, inviare alla Direzione regionale competente dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione con indicazione di:
– dati anagrafici;
– requisiti professionali;
– codice fiscale e partita IVA;
– domicilio e altri luoghi in cui si esercita l’attività professionale;
– denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, se previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia conforme della polizza assicurativa (il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non può essere inferiore a 1.032.913,80 euro) e la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza.
In presenza di tutti i requisiti richiesti, le direzioni regionali procederanno all’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità a partire dalla data di presentazione della comunicazione.


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