RIFIUTI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PUBBLICI SERVIZI – CHIARIMENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO
A seguito di numerose segnalazioni pervenute dalle imprese associate, il Collegio dei Costruttori ha presentato alla Provincia di Brescia, Settore Ambiente, uno specifico quesito al fine di chiarire quale debba essere il corretto trattamento dei materiali di risulta che derivano dai lavori di manutenzione e/o riparazione dei pubblici servizi.
Si pubblica di seguito il testo del quesito presentato e la risposta della Provincia di Brescia.
Si allegano, inoltre, alcuni schemi riepilogativi delle procedure previste dal Codice dell’ambiente adottabili nelle diverse situazioni.
Si segnala, infine, che gli uffici del Collegio restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.
Spett.le
Sportello Informativo Rifiuti
della Provincia di Brescia
Via Milano, 13
Brescia
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione pubblici servizi quesito
Con riferimento agli interventi di manutenzione e riparazione delle reti di pubblica utilità (acqua, gas, teleriscaldamento …) che si rendono necessari a seguito di guasti e/o rotture improvvise, si chiede un parere in merito alla procedura che viene suggerita alle imprese associate dallo scrivente Collegio Costruttori.
Si precisa che detti interventi vengono effettuati dalle imprese in base a contratti stipulati con il gestore dei pubblici servizi.
In base alle clausole contrattuali l’impresa deve garantire la reperibilità 24 ore su 24, in qualsiasi giorno della settimana, anche festivo, ed effettuare la riparazione entro un tempo molto breve (generalmente due ore) dalla segnalazione che il gestore effettua mediante un ordine di servizio.
L’intervento di manutenzione e/o riparazione del servizio viene eseguito in tempi molto brevi e generalmente produce piccoli quantitativi di rifiuti speciali derivanti principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto.
Il materiale scavato è composto dalla terra e dalla ghiaia della massicciata stradale e viene classificato generalmente come rifiuto speciale col codice europeo dei rifiuti CER numero 170904 (materiali misti da costruzione e demolizione).
Nei casi in cui non sia possibile applicare la normale procedura prevista dal Codice dell’ambiente, in quanto gli interventi vengono effettuati dopo il normale orario di lavoro, spesso di notte o in giorni o periodi festivi come il mese di agosto, periodi nei quali le pubbliche discariche sono chiuse, si rende necessario adottare la speciale procedura prevista dall’art. 266 del Codice dell’ambiente per i lavori di manutenzione in base alla quale I rifiuti provenienti da attività di manutenzione … si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.
In particolare si suggerisce alle imprese:
1) di compilare un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per spostare il materiale scavato dal luogo in cui è stata effettuata la manutenzione e/o riparazione fino alla sede o al magazzino della stessa che, come precisato dall’art.266, comma 4, è considerata agli effetti di legge il luogo di produzione del rifiuto. Nelle annotazioni del formulario viene specificato che il rifiuto proviene da attività di manutenzione ed è trasportato presso la sede o il magazzino dell’impresa ai sensi dell’art. 266, comma 4, D.Lgs 152/2006.
La compilazione di questo formulario pur non essendo prevista dalla legge viene consigliata al solo fine di evitare eventuali sanzioni nel caso di controlli durante il trasporto dei rifiuti.
2) di depositare temporaneamente il rifiuto presso la sede o il magazzino dell’impresa in attesa di smaltirlo nelle pubbliche discariche entro i termini previsti dalla legge;
3) di compilare il formulario per il trasporto da magazzino a discarica ricordando che la quarta copia dovrà essere firmata dalla discarica presso la quale avverrà lo smaltimento del rifiuto.
La procedura che il Collegio Costruttori suggerisce non ha preso in considerazione le disposizioni previste dall’art. 230 del Codice dell’ambiente per i Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
Ciò in quanto negli interventi sopra illustrati non è possibile far coincidere il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura
ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Si precisa infatti che:
1) non essendoci una sede del cantiere, il luogo di produzione non può coincidere con la stessa;
2) il gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dall’intervento di manutenzione e/o riparazione non consente l’accesso alla propria sede locale;
3) il materiale prodotto a seguito degli scavi è classificato rifiuto fin dalla sua origine e, pertanto, non necessita di nessuna valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
In attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.
Al Collegio dei Costruttori Edili
di Brescia e provincia
Via Ugo Foscolo, 6
25128 Brescia
Brescia, 9 settembre 2010
Prot. 0101878/2010
Oggetto: Rifiuti da manutenzione
Con riferimento al quesito posto da codesto Collegio relativamente a piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle reti infrastrutturali di pubblica utilità (acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.) – resisi necessari a seguito di guasti o rotture improvvise ed eseguiti da imprese all’uopo incaricate in pronta reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno della settimana, su ordine del gestore del pubblico servizio – interventi dai quali derivano materiali residuali generalmente consistenti in piccoli quantitativi di rifiuti speciali prodotti principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto e per i quali si rende difficoltoso l’avvio immediato a smaltimento, si ritiene di poter rappresentare quanto segue.
Con l’art. 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il legislatore è intervenuto per la prima volta a dettare una regolamentazione speciale per i rifiuti da manutenzione di infrastrutture a rete ed impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico.
Tale disciplina, considerata generalmente dai commentatori come derogatoria al generale divieto di depositare tempora-neamente i propri rifiuti al di fuori del luogo in cui gli stessi sono effettivamente prodotti, introduce, per ragioni pratiche facilmente intuibili (peraltro analoghe a quelle sottese alla soluzione normativa di cui all’art.266.4 del medesimo decreto, afferenti i rifiuti da attività di manutenzione tout court), la possibilità per il produttore dei rifiuti di far coincidere il luogo di produzione degli stessi con il cantiere, con la sede locale del gestore della infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dalla manutenzione o con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
La norma – che in effetti sembra meglio attagliarsi a manutenzioni di una certa consistenza ed assegna un ruolo significativo al gestore dell’infrastruttura – nel porsi in termini di eccezione alla regola generale sul luogo di produzione dei rifiuti di cui all’art.183.1 letto i) d.lgs.152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla seconda ed alla terza ipotesi sopra ricordate, mentre tale regola viene in sostanza riaffermata dalla disposizione di cui al primo comma dell’art. 230, laddove il luogo di produzione scelto coincida con la sede del cantiere), ha un contenuto permissivo teso a facilitare la gestione dei rifiuti da manutenzione di infrastrutture, con particolare riferimento agli obblighi sul deposito temporaneo e sulla tenuta dei registri di carico e scarico.
Si ritiene di poter inoltre affermare che il luogo di concentramento dei rifiuti di cui all’art.230 può anche coincidere, di fatto, con la sede dell’impresa che effettua la manutenzione (fermo restando il ruolo assegnato al gestore dell’infrastruttura, cui compete la valutazione tecnica prevista al comma 2) e che, nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.230 (come nei casi delle piccole manutenzioni/riparazioni descritte nel quesito) è applicabile la norma di cui all’art.266.4 (rispetto alla quale l’art. 230 sembra porsi in termini derogatori, come dimostra la riproposizione della possibilità di individuare, quale luogo di produzione di questi particolari rifiuti, il cantiere, ovvero quel luogo della loro effettiva produzione che all’art.266.4 viene appunto sostituito dalla sede o domicilio del manutentore), fermo restando che il trasferimento dei rifiuti alla sede dell’impresa di manutenzione necessita di formulario, atteso che tale norma nulla dispone in merito e che, quindi, debba trovare applicazione la regola generale di cui all’art.193 del Testo Unico Ambientale.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
DELL’AREA AMBIENTE
(dr. R.M. Davini)
Allegati:
Schema riepilogativo procedura ex art.186
Schema riepilogativo procedura ex art.230
Schema riepilogativo procedura ex art.266
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