PRIMA CASA – PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI PER MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
PRIMA CASA – PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI PER MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA
(Cassazione, sez. trib., ord. 26/1/10, n.1392)
La mancata presa di possesso dell’immobile nei 18 mesi dall’acquisto, sia pure a causa di un’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento sovrastante, impedisce il godimento dei benefici per l’acquisto della prima casa.
Il chiarimento è stato fornito dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 1392/2010: la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro le sentenze con cui i giudici di merito avevano ritenuto non decaduto dall’agevolazione «prima casa» il contribuente che non aveva trasferito la residenza nei termini di legge a causa di un impedimento oggettivo e non prevedibile consistente, appunto, nell’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Per i giudici di legittimità, però, un’infiltrazione di acqua in un appartamento non rappresenta in sé un impedimento avente le caratteristiche della forza maggiore (soprattutto considerato l’ampio lasso di tempo entro il quale il trasferimento di residenza avrebbe potuto realizzarsi) se non in caso di prova del momento della sua insorgenza, del suo protrarsi ovvero di eventuali complicanze idonee a rendere particolarmente lunga e difficile la riparazione e ad impedire in ogni modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione non solo la presenza nell’immobile, ma, in ogni caso, l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica.
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