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20.01.2010 - tecnica

NUOVA CIRCOLARE SULLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – LAVORI E PROGETTI IN CORSO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL 30/6/2009

NUOVA CIRCOLARE SULLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – LAVORI E PROGETTI IN CORSO ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL 30/6/2009

Con la nuova Circolare in data 11/12/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti torna con ulteriori chiarimenti sul delicato tema dell’applicabilità del D.M. 14/01/2008, recante le nuove Norme tecniche per le costruzioni, a seguito della cessazione del periodo transitorio di applicazione.
Come noto infatti l’art. 1-bis della L. 77/2009 ha definitivamente sancito dal 30/06/2009 la fine del regime transitorio in cui poter applicare le norme previgenti in alternativa a quelle contenute nel citato D.M. 14/01/2008, le cui istruzioni applicative sono contenute nella Circolare 02/02/2009, n. 617. Con la successiva Circolare in data 05/08/2009 il Ministero ha poi cercato di fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare concernenti lavori e progetti in corso alla suddetta data. La nuova Circolare fornisce ulteriori chiarimenti, in particolare tesi a chiarire per quali interventi possa continuare ad applicarsi, anche successivamente al 30/06/2009, la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Lavori privati
Con particolare riferimento ai lavori privati il documento, rifacendosi a quanto già chiarito dalla precedente circolare, e cioè che le nuove norme tecniche si applicano a tutti i lavori iniziati dopo il 30/06/2009, chiarisce che l’inizio dei lavori va identificato con l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 (denuncia dei lavori e presentazione del progetto strutturale).
Viene in tal modo chiarito il dubbio, stabilendo che la normativa previgente può essere applicata in tutti i casi in cui alla data del 30/06/2009 sia stato effettuato il deposito del progetto strutturale.

Lavori pubblici
Quanto ai lavori pubblici invece la circolare ribadisce che il momento discriminante per l’applicazione della normativa va individuato nell’affidamento dei lavori ovvero nell’avvio della progettazione definitiva o esecutiva.

Varianti in corso d’opera
In presenza di modifiche sostanziali dell’organismo edilizio, in quanto tali implicanti a giudizio del progettista delle strutture, un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera, dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato,con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.
Analogamente a quanto già visto sopra anche per le varianti, qualora necessitino di nuova progettazione strutturale, potrà continuare ad essere applicata la normativa precedentemente in vigore in tutti i casi in cui alla data del 30/06/2009 sia stato effettuato il deposito del progetto stesso presso i competenti uffici tecnici comunali comunque denominati.

CIRCOLARE 11 dicembre 2009
Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 – Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018) (GU n. 297 del 22-12-2009 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
Come noto, con l’entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 e’ cessato il regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
La conseguente obbligatorietà’ di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più parti un legittimo interesse teso all’ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.
Con l’intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 – Cessazione del regime transitorio di cui all’art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare».
Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l’evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.
Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l’ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversità di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale è stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.
A tal fine il momento di discrimine tra l’utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell’affidamento dei lavori ovvero nell’avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell’inizio della costruzione dell’opera o della infrastruttura.
Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell’avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto già trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d’opera.
Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l’elemento discriminante e’ la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera.
In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell’opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.
Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.
La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non può che individuarsi nel progettista strutturale dell’opera.
Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell’inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell’avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz’altro conforme alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonchè di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.
La presente circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it
 
Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro: Matteoli


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