16.04.2010 - tributi

ICI – COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL VALORE DEI FABBRICATI STRUMENTALI

ICI – COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL VALORE DEI FABBRICATI STRUMENTALI
(D.M. 9 marzo 2010)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 marzo 2010, con il quale, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta nel 2010.

Il valore dei coefficienti varia da 2,92 per l’anno 1982 e precedenti, all’1,02 per il 2010, come di seguito riportato.

2010
1,02
2009
1,03
2008
1,07
2007
1,11
2006
1,14
2005
1,17
2004
1,24
2003
1,28
2002
1,33
2001
1,36
2000
1,40
1999
1,42
1998
1,45
1997
1,48
1996
1,53
1995
1,57
1994
1,62
1993
1,66
1992
1,67
1991
1,71
1990
1,79
1989
1,87
1988
1,95
1987
2,11
1986
2,27
1985
2,44
1984
2,60
1983
2,76
1982 e precedenti
2,92
In sostanza, per gli immobili classificabili nel Gruppo D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, la base imponibile ICI è determinata, secondo le disposizioni dell’art.5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 (che rinvia all’art.7 del D.L. 333/1992, convertito con modificazioni dalla L. 359/1992), applicando i coefficienti di cui sopra all’ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno di sostenimento.
A tal fine si ricorda, inoltre, che nei costi devono essere compresi, oltre a quello di acquisto o di costruzione del fabbricato strumentale, anche le rivalutazioni sia economiche che di legge, nonchè le spese incrementative del valore dello stesso. Riguardo queste ultime, però, si sottolinea che, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 120/E del 27 maggio 1999, non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e contabilizzate nello stesso anno di imposizione.


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