VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN SUI PREMI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI – COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
VERSAMENTI A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN SUI PREMI ASSICURATIVI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI – COMPENSAZIONE CON MODELLO F24
Si ricorda che la legge finanziaria 2009 (L.22/12/2008, n.203, articolo 2, comma 3) ha confermato la possibilità di recuperare in compensazione mediante modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, le somme versate nel periodo di imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale su taluni premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile.
I premi di assicurazione agevolati sono quelli relativi ai veicoli a motore adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore ad 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con Decreto del Ministero dell’Ambiente 23 marzo 1992 (categoria Euro 2 o superiore); il limite massimo previsto è di 300,00 per ciascun veicolo.
Con risoluzione n.72/E emanata in data 29 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il codice tributo da utilizzarsi nella sezione Erario è il 6793 denominato credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere indicato nella sezione Erario in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna importi a credito compensati.
Nel campo anno di riferimento è indicato l’anno d’imposta (2008), espresso nella forma AAAA.
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