TRASPORTI – OBBLIGO DI POSSESSO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
TRASPORTI – OBBLIGO DI POSSESSO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
Come previsto dal D.Lgs. 286/05, dal 10 settembre 2009, i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t., per i quali è richiesta la patente C o CE, dovranno essere in possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC).
L’obbligo riguarda i conducenti che svolgono attività professionale di autotrasporto di cose o di persone (sia in conto proprio che per conto terzi).
Chiunque guida sprovvisto di CQC, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624, oltre al fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni (art. 116, commi 15 e 17 del Codice della Strada).
Si ricorda che la decurtazione dei punti, in caso di violazione commessa alla guida di veicoli per i quali sia richiesta la CQC, verrà effettuata dalla Carta di Qualificazione, anziché dalla patente di guida.
Chi, pur avendone titolo, non avesse ancora richiesto la CQC, potrà ottenerla “per documentazione”, ovvero senza dover frequentare gli appositi corsi di formazione e successivo esame, presso gli uffici della Motorizzazione Civile, fino al 5 aprile 2010.
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