TRASPORTI – CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI (CQC) – ULTERIORI CHIARIMENTI
CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI – ULTERIORI CHIARIMENTI
Al fine di evitare di incorrere nell’applicazione di sanzioni pecuniarie e amministrative a seguito di controlli su strada da parte delle forze dell’ordine l’Ance ha fornito alcune precisazioni in merito alla carta di qualificazione dei conducenti obbligatoria dallo scorso 10 settembre 2009.
Essa costituisce titolo abilitativo alla guida necessario per tutti i conducenti che svolgono attività di autotrasporto professionale di persone o di cose per cui è richiesto il possesso della patente di categoria C, C+E, D , D+E.
L’obbligo riguarda non solo il trasporto professionale di merci in conto terzi, ma anche il conto proprio a condizione che il dipendente sia assunto specificatamente con la qualifica di autista.
Si ritiene, pertanto, che tale obbligo non sussista ad esempio per quella categoria di lavoratori dell’edilizia che, assunti con la qualifica di operaio, svolgono di fatto solo saltuariamente la guida degli autocarri così come precisato nella Circolare del Ministero dei Trasporti n.77898/8.3 del 10/8/2007 (vedi allegato).
Lo svolgimento occasionale dell’attività di trasporto potrà essere dimostrata, ad esempio, mediante il contratto di lavoro dal quale risulta che effettivamente l’attività di guida non è la mansione principale.
Si ricorda che il possesso a bordo del veicolo della copia del contratto di lavoro del dipendente risulta utile anche ai fini degli adempimenti in materia di tempi di guida e di riposo ed in particolare nella compilazione del modulo delle assenze del conducente (si veda in merito quanto precedentemente comunicato).
Per ottenere il rilascio della CQC è necessario che i soggetti interessati frequentino un corso di formazione iniziale con relativo esame finale nonchè corsi periodici (alla scadenza del documento, dopo 5 anni) va in ogni caso evidenziato che tale titolo abilitativo ha il vantaggio che essendo richiesto proprio per l’attività professionale di trasporto sarà su di esso ( e quindi non sulla patente di guida ordinaria) che verrà applicata la decurtazione dei punti come disciplinata dall’articolo 126-bis del Codice della Strada.
Al momento del rilascio della CQC viene infatti riconosciuto un totale di 20 punti che saranno detratti secondo le modalità previste dall’art. 126-bis. Se le violazioni al CdS avvengono durante la guida di un veicolo non adibito al trasporto merci a titolo professionale la decurtazione dei punti avverrà ovviamente sulla patente di guida.
Ance evidenzia, infine, che per tutti coloro che alla data del 9 settembre 2009 erano già titolari della patente di guida di cui alle categorie C o C+E, è possibile presentare richiesta di rilascio della CQC per documentazione (ossia senza l’obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e sostenere il successivo esame).
Allegato: Circolare del Ministero dei Trasporti n.77898/8.3 del 10/8/2007
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