17.06.2009 - lavoro
RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare allapposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia allInail relativa ad ogni evento. Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dellinfortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate.Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.
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