REGIONE LOMBARDIA – LIMITAZIONI AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 15 APRILE 2010 – PIANO D’AZIONE 2009/2010 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
REGIONE LOMBARDIA – LIMITAZIONE AL TRAFFICO DAL 15 OTTOBRE 2009 AL 15 APRILE 2010 – PIANO D’AZIONE 2009/2010 PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEGLI EPISODI ACUTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
La Giunta Regionale ha emanato nuove misure che limitano la circolazione e l’utilizzo dei veicoli per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente (DGR n.9958 del 29/7/2009 e L.R. 24/06).
In particolare, i provvedimenti riguardano il fermo della circolazione per i veicoli più inquinanti, nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010.
Le limitazioni del traffico si applicano alla Zona A1 (area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato – vedi allegato) del territorio regionale, che per la provincia di Brescia riguarda i seguenti comuni:
· Borgosatollo,
· Botticino,
· Bovezzo,
· Brescia,
· Castelmella,
· Castenedolo,
· Cellatica,
· Collebeato,
· Concesio,
· Flero,
· Gardone Valtrompia,
· Gussago,
· Lumezzane,
· Marcheno,
· Nave,
· Rezzato,
· Roncadelle,
· San Zeno Naviglio,
· Sarezzo,
· Villa Carcina.
Veicoli interessati dal fermo della circolazione
I veicoli interessati dal fermo della circolazione sono:
· autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 a benzina”);
· autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre-Euro 1 diesel” e “Euro 1 diesel”);
· autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 2 diesel”)
· veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (betoniere, autogru, autopompe per calcestruzzo… ) di cui all’articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del Dlgs 285/92, elencati all’articolo 203 del D.P.R. 495/92, classificati come “pre-Euro 1 a benzina” o “pre-Euro1 ed Euro 1 diesel” (per i veicoli classificati come “Euro 2 diesel” le presenti limitazioni decorreranno dal 15 ottobre 2010).
· motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico (detti “pre Euro 1 a 2 tempi”).
Veicoli esclusi dal fermo della circolazione
Sono esclusi dal fermo:
· i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
· i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
· i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per i veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.lgs 285/92 “Codice della Strada”, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all’Allegato A del D.M. Trasporti 39/2008;
· i veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell’art 60, comma 4, del D.lgs 285/92 “Codice della Strada”;
· i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs 285/92 “Codice della Strada”;
· i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi, anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre-Euro 1;
· i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
§ veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
§ veicoli di pronto soccorso sanitario;
§ scuola bus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. n° 4924 del 15/06/2007 e con d.G.R. 6418 del 27/12/2007;
§ veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
§ autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare).
Strade escluse dal fermo della circolazione
Dal fermo della circolazione sono escluse:
· le autostrade;
· le strade di interesse regionale (per il territorio bresciano riguardano la SP BS 11 “Tangenziale sud” e la SP BS 236 “Goitese”);
· tratti di collegamento tra le strade ai precenti punti (per il territorio bresciano riguardano la SP BS 345 “delle Tre Valli” e SP III “Brozzo-Nozza” nel comune di Marcheno, SP BS 45 bis “Robecco d’Oglio-Brescia” nel comune di San Zeno Naviglio, SP BS 11 “Tangenziale sud” nei comuni di Roncadelle, Brescia e Rezzato, SP 9 e SP 19 nel comune di Castelmella, SP 236 “Goitese” e SP 37 nel comune di Castenedolo-Fascia d’Oro), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Deroghe dal fermo della circolazione
Sono, altresì, esclusi dal fermo della circolazione, i seguenti veicoli:
· veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
· veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
· veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
· veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
· veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal D.M. Trasporti 332/98;
· veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
· veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
· veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
· veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
· veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
· veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del D.lgs 285/92 “Codice della Strada”;
· veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Si informa, infine, che su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre 2009 al 15 aprile 2010, è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico.
Sanzioni
L’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione ed all’utilizzo dei veicoli, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 (Legge Regionale, n. 24, dell’11 dicembre 2006, art. 27, comma 11).
Allegati:
Zona A1 (area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato)
Tabella omologazione veicoli
Sito Regione Lombardia
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