22.09.2009 - tecnica

NORME REGIONALI: INQUINAMENTO DERIVANTE DA COMBUSTIONI – POMPE DI CALORE – DIVIETO DI CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI – CERTIFICAZIONE ENERGETICA – CATASTO ENERGETICO

NORME REGIONALI: INQUINAMENTO DERIVANTE DA COMBUSTIONI – POMPE DI CALORE – DIVIETO DI CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI – CERTIFICAZIONE ENERGETICA – CATASTO ENERGETICO NORME REGIONALI: INQUINAMENTO DERIVANTE DA COMBUSTIONI – POMPE DI CALORE – DIVIETO DI CLIMATIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI – CERTIFICAZIONE ENERGETICA – CATASTO ENERGETICO

In data 30 giugno 2009, è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 26, 2° supplemento ordinario, la L.R. n. 10 del 29 giugno 2009 recante “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”.
La Legge contiene una serie di disposizioni modificative riferite a diverse Leggi regionali di settore. Quelle di maggiore interesse per la nostra Categoria riguardano:
1) L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) – in materia di certificazione energetica e di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;
2)  L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
3)  L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).

Le modifiche introdotte alla Legge sono affrontate, nel seguito, per gruppi tematici.

Inquinamento derivante da combustioni
Dopo l’articolo 12 è stato inserito l’articolo 12bis che reca ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento derivante da combustioni.
In sostanza è affidato alla Giunta regionale il compito di adottare misure di limitazione della combustione all’aperto che si relazionino con lo stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche e al carico delle emissioni inquinanti provenienti dalle combustioni stesse.
Non è indicato un termine entro il quale la Giunta dovrà adottare tale provvedimento che, peraltro, dovrà essere sottoposta per informazione alla competente Commissione Consiliare. Gli Enti preposti ai controlli relativi alle misure di cui sopra saranno le Province ed i Comuni.
L’inosservanza delle misure che la Giunta predisporrà, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 600 (ai sensi dell’art. 27, c. 13bis).

Pompe di calore
La Regione con la completa modifica dell’articolo 10, ha inteso innovare la disciplina che regola l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione e la gestione di sonde geotermiche nella direzione della promozione della risorsa energetica (in quanto fonte rinnovabile) e della semplificazione delle procedure. Al comma 2 è previsto che l’installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua è libera, salvo la registrazione dell’impianto presso un’apposita banca dati regionale, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto da un emanando regolamento a cura della Giunta regionale che dovrà definire:
– le modalità tecnico-operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
– i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche;
– le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonchè i limiti al di sotto dei quali è richiesta l’autorizzazione provinciale;
– i criteri per assicurare il rispetto dell’ambiente;
– i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonchè i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;
– le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui sopra, e le relative modalità di gestione, nonchè l’attività di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province;
– le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate;
– i criteri e le modalità per l’adozione di procedure semplificate.
La Giunta, a sensi dell’articolo 15, comma 3 della L.R. 10/2009 ha tempo fino al 1 gennaio 2010 per approvare tale regolamento.
Alle Province spetta l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche alle profondità definite dal regolamento di cui sopra e per l’utilizzazione locale di risorse geotermiche (vale a dire, le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici) e il controllo che tutti i nuovi impianti siano registrati nell’apposita banca dati regionale.
Infine, alla Giunta regionale è demandato il compito di stabilire i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale, uno strumento che dovrebbe supportare la Regione nelle scelte di programmazione delle politiche energetiche.
L’introduzione del comma 3ter all’articolo 27, prevede una sanzione amministrativa che può andare dai 1.000 ai 10.000 euro in caso di mancata registrazione dell’impianto, prima dell’inizio lavori, presso l’istituenda banca dati regionale o in caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione.
L’installazione di sonde senza autorizzazione o in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata comporta, invece, la comminazione di una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

Divieto di climatizzazione di alcuni locali
Dal 1 luglio 2010 sarà fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva ed invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi negli edifici classificati come abitazioni civili e rurali (includendo sia “prime” che “seconde” case). Questa disposizione è contenuta al comma 3bis dell’articolo 24 (da leggersi unitamente al comma 2, articolo 15 della L.R. 10/2009). Tale adempimento non si applica per immobili ricadenti nella disciplina del Codice del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e per gli immobili sottoposti a vincolo dallo strumento urbanistico in ragione dei loro caratteri storici o artistici. L’inosservanza del divieto in parola comporta una sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.500 oltre a Euro 10 per ogni metro cubo di volume lordo riscaldato (art. 27, c. 13bis).

Certificazione energetica
Le modifiche in oggetto ribadiscono, all’articolo 25 della Legge in parola, quanto già espresso dal punto 9.3 della D.G.R. 8475/2008 con riferimento all’obbligo di allegare l’attestato di certificazione all’atto di trasferimento a titolo oneroso nei casi e per le fattispecie previste dalla disciplina regionale in materia. La Regione, inoltre, chiarisce che nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 luglio 2010, l’A.C.E. è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della stipulazione del contratto. Un chiarimento dello stesso tenore è stato individuato con riferimento ai contratti servizio energia e servizio energia plus: il contraente o l’aggiudicatario consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione energetica entro 6 mesi dalla stipula o dal rinnovo del contratto medesimo. Un ulteriore chiarimento è stato, inoltre, introdotto all’articolo 27, comma 17decies, in merito all’obbligo di allegazione del certificato: tale misura, infatti, non si applica in caso di alienazione a qualsiasi titolo finalizzata alla demolizione per le realizzazione di opere e/o interventi dichiarati di pubblica utilità e nei casi di localizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.
Sanzioni
Le modifiche salienti alla L.R. 24/2006 sono state introdotte dall’articolo 27, relativamente alla disciplina delle sanzioni.
Nel seguito si riportano, in sintesi, le misure adottate:

– comma 1bis – sanzione da Euro 100 a Euro 600 per l’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che ometta di comunicare la sua nomina al comune o alla provincia (a tal proposito la Giunta regionale dovrà stabilire i termini e le modalità per tale comunicazione). La norma regionale (L.R. 10/2009, articolo 15, comma 1) prevede un regime transitorio relativamente al provvedimento in parola: infatti, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti;

– comma 17bis – sanzione da Euro 500 a Euro 2.000 per il soggetto certificatore accreditato che redige l’attestato di certificazione energetica in modo non conforme alla disciplina regionale in materia. Se l’attestato comporta l’assegnazione di una classe energetica superiore, alla sanzione si aggiungono Euro 10 per ogni metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell’edificio oggetto della certificazione, fino a un massimo di Euro 10.000. Anche in questo caso, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti. L’irrogazione di tale sanzione compete alla Regione Lombardia, tramite Cestec S.p.A.;

– comma 17ter – sanzione da Euro 2.000 a Euro 10.000 per il progettista che, in sede di richiesta di titolo abilitativo o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell’edificio. Se le relazioni in oggetto hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni, la sanzione è aumentata del 50%. Anche in questo caso, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti L’irrogazione di tale sanzione compete al Comune;

– comma 17quater – sanzione da Euro 5.000 a Euro 15.000 per il direttori dei lavori che realizza l’intervento in difformità dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive varianti. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi la sanzione è raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l’adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione. Anche in questo caso, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti. L’irrogazione di tale sanzione compete al Comune;

– comma 17quinquies – sanzione da Euro 5.000 a Euro 20.000 per l’alienante a titolo oneroso che non alleghi l’attestato di certificazione energetica all’atto di trasferimento dell’intero edificio o dell’unità immobiliare. Anche in questo caso, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti. L’irrogazione di tale sanzione compete alla Regione Lombardia, tramite Cestec S.p.A.;

– comma 17sexies – sanzione da Euro 2.500 a Euro 10.000 per il locatore che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di allegazione di cui sopra. Anche in questo caso, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti. L’irrogazione di tale sanzione compete alla Regione Lombardia, tramite Cestec S.p.A.;

– comma 17septies – sanzione da Euro 500 a Euro 2.000 per l’aggiudicatario di un contratto servizio energia  o servizio energia plus che, a decorrere dal 1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo di allegazione di cui sopra. Anche in questo caso, fino al 1 luglio 2011 tali sanzioni sono ridotte del 50% nel minimo e nel massimo degli importi previsti. L’irrogazione di tale sanzione compete al Comune;

– comma 17octies – nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall’elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione;

– comma 17nonies – Agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all ‘organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica.
Catasto energetico
All’articolo 9 è stato aggiunto il nuovo comma 3bis che prevede che la Giunta regionale sviluppi un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia.


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