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27.03.2009 - tributi

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

(RM n. 26/E del 30/1/09)

Si può fruire della detrazione IRPEF pari al 19% dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. 917/1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purchè regolarmente registrato.
Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d’acquisto dell’abitazione, la detrazione utilizzata dovrà essere restituita.
Così viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 26/E del 30 gennaio 2009.
In particolare, l’art. 15, comma 1, lett b-bis del TUIR – D.P.R. 917/1986 (come introdotto dal decreto “Visco-Bersani” – D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella legge 248/2006) prevede, dal 1° gennaio 2007, la detraibilità dall’IRPEF del 19% dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.
Al riguardo, con la citata Risoluzione n. 26/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in mancanza di un contratto definitivo d’acquisto, il contribuente può comunque beneficiare della detrazione anche in presenza del solo preliminare di vendita registrato, a condizione, però, pena la decadenza dal beneficio, che le parti stipulino poi il contratto definitivo (in quanto un preliminare di vendita non produce il trasferimento della proprietà) e che l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente.
Inoltre, richiamando la precedente Circolare ministeriale n. 28/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ribadisce nuovamente che:
– l’importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la detrazione del 19%, in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisce in un unico periodo di imposta;
– qualora l’acquisto dell’abitazione sia effettuato da più soggetti, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

 


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