DETRAZIONE 36% PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE – SUBENTRO NEI BENEFICI
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 1/12/08, n. 457/E)
L’acquirente dell’immobile ristrutturato può subentrare nell’agevolazione per ristrutturazioni edilizie, anche qualora il venditore non se ne sia avvalso, in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui egli ha acquistato l’immobile.
Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui la detrazione del 36% sia riconosciuta per l’acquisto di un immobile ristrutturato dall’impresa edile. Con la Risoluzione 457/E l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo e gli interventi di prassi relativi alle detrazioni del 36% per ristrutturazioni edilizie.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce in proposito che:
· il contribuente che vende l’immobile ristrutturato, trasferendo sull’acquirente l’onere economico sostenuto per la ristrutturazione, perde il beneficio per le restanti quote;
· il beneficio si trasferisce all’acquirente , il quale, per poterne usufruire, deve essere in possesso della documentazione necessaria;
· la mancata fruizione del beneficio per le prime rate non comporta la decadenza dell’agevolazione per le rate successive.
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