“””DECRETO INCENTIVI”” – MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI”
“DECRETO INCENTIVI” – MISURE DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(Legge 9/4/09, n.33 di conversione del DL 10/2/09, n.5)
Sul Supplemento Ordinario n.498 alla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2009 è stata pubblicata la Legge 9 aprile 2009, n.33, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5 (cosiddetto decreto incentivi), recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Restano, quindi, definitivamente confermate le misure contenute nel DL 5/2009 riguardanti, tra l’altro, l’applicazione delle aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili d’impresa al 3% (per gli immobili ammortizzabili) ed all’1,5% (per quelli non ammortizzabili) e la detrazione del 20% sulle spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta ai contribuenti che hanno sostenuto spese per ristrutturare la propria abitazione, agevolate con la detrazione del 36%.
Queste le principali disposizioni fiscali d’interesse per il settore.
1. Rivalutazione beni d’impresa (art.5)
2. Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili (art.2)
3. Distretti d’imprese (art.3)
4. Aggregazioni tra imprese (art.4)
5. Controlli degli Uffici (art.7)
1. Rivalutazione beni d’impresa (art.5)
L’art.5 del D.L. 5/2009, anche a seguito della conversione in legge, conferma la riduzione delle aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, da corrispondere per attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione dei beni immobili d’impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, di cui all’art.15, commi 16-23, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.
In particolare, le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nella misura pari al:
– 3% per i beni ammortizzabili, ossia i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita);
– 1,5% per i beni non ammortizzabili, ossia i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita).
In tal ambito, si ricorda che, nel testo previgente del DL 185/2008, tali aliquote erano fissate, rispettivamente, al 7% per i beni ammortizzabili ed al 4% per i beni non ammortizzabili.
In ogni caso, rimangono ferme le ulteriori disposizioni già contenute nel D.L. 185/2008, riferite a:
– l’esclusione dei beni merce e delle aree edificabili dall’ambito applicativo della norma;
– l’efficacia fiscale della rivalutazione, che decorre:
dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore dei beni, ai fini dell’ammortamento fiscale,
dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di cessione degli stessi beni;
– le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva (corrisposta, a scelta, in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza).
È stata confermata, inoltre, la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
In merito, si segnala, altresì, che l’Agenzia delle Entrate, con due Circolari, la n.8/E/2009 e la n.11/E/2009, nel confermare le citate disposizioni, ha fornito chiarimenti in ordine, tra l’altro, ai soggetti ammessi alla rivalutazione, ai beni rivalutabili, ed alle modalità applicative della rivalutazione.
2. Detrazione del 20% per l’acquisto di mobili (art.2)
L’art.2 del D.L. 5/2009, convertito nella legge 33/2009, conferma la detrazione IRPEF pari al 20% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer (ad esclusione di frigoriferi e congelatori).
In particolare, l’attuale testo della disposizione (risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione del provvedimento) limita il beneficio ai soli acquisti degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A+, eliminando il precedente riferimento all’alta efficienza energetica di tali beni.
Resta fermo che l’agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 1° luglio 2008:
– abbiano iniziato interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 36% (art.2, comma 15, legge 203/2008);
– abbiano sostenuto spese relative a tali lavori.
Per tali soggetti, inoltre, il beneficio fiscale spetta nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:
– le spese per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici devono essere sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009;
– tali beni devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
– le spese devono essere sostenute con le stesse modalità previste per l’applicabilità della detrazione del 36% (cfr. anche il D.M. 41/1998).
La suddetta agevolazione, inoltre, è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di 10.000 euro e va ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo.
Resta ferma la cumulabilità del beneficio con la detrazione del 20%, nel limite di spesa di 200 euro, per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, anche combinati, già applicabile fino al 31 dicembre 2010 (art.1, comma 20, legge 244/2007).
Si segnala, altresì, che la legge di conversione n.33/2009 ha riscritto le disposizioni relative alla stipula del protocollo di intenti con i produttori dei beni, il cui acquisto dà diritto al suddetto beneficio.
In particolare, il testo riformulato dell’art.2, comma 3, del D.L. 5/2009:
– prevede che a promuovere la stipula di tale protocollo sia il Ministero per lo Sviluppo Economico (e non la Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto in origine dal DL 5/2009);
– individua, come operatori economici firmatari dell’accordo, i soggetti delle filiere produttive e distributive (e non più i soli produttori dei beni);
– elimina il termine originariamente stabilito per la stipula del protocollo (precedentemente fissato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo Decreto);
– indica, come finalità dell’accordo, quella di monitorare gli effetti del citato Decreto.
Inoltre, il suddetto accordo dovrà contenere disposizioni relative a:
– mantenimento dei livelli occupazionali,
– termini di pagamento previsti nei rapporti interni fra le filiere medesime;
– iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e a migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
L’attuale comma 3, del medesimo art.2 (così come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione) prevede, inoltre, che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 33/2009 (ossia dal 12 aprile 2009), il Ministero dello Sviluppo Economico debba emanare un apposito Decreto, contenente disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti nel protocollo d’intenti, anche mediante la periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.
Si segnala, infine, che, durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, è stata inserita una disposizione (attualmente contenuta nell’art.3, comma 3-bis, del D.L. 5/2009), in base alla quale, ai fini tra l’altro di tale detrazione fiscale e subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria, le aziende produttrici dei beni agevolati si devono impegnare a non delocalizzare la produzione degli stessi al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo.
3. Distretti d’imprese (art.3)
L’art.3 del D.L. 5/2009, anche a seguito dell’intervento della relativa legge di conversione, conferma la possibilità che i distretti produttivi e le reti d’imprese (originariamente introdotti dall’art.1, commi 366-372, della legge 266/2005) possano optare, per almeno un triennio, per la tassazione congiunta, ai fini dell’applicazione dell’IRES.
In tale ipotesi, i distretti vengono compresi tra i soggetti passivi IRES individuati dall’art. 73, coma 1, lett. b), del D.P.R. 917/1986 – TUIR (ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
In pratica, a seguito dell’esercizio dell’opzione per la tassazione unitaria, il reddito imponibile del distretto risulterà dalla somma dei redditi delle imprese che vi appartengono.
In ogni caso, a tali nuovi soggetti d’imposta risultano applicabili le disposizioni relative alla tassazione di gruppo (art.117 e seguenti del D.P.R. 917/1986 – TUIR, cd. consolidato nazionale).
Inoltre, in osservanza dei criteri previsti dalle medesime disposizioni del DL 5/2009, il distretto ripartisce il carico tributario tra le imprese che ne fanno parte.
Rimane, infine, confermato che tali distretti possono concordare, in via preventiva e per almeno un triennio, anche indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione congiunta:
– con l’Agenzia delle Entrate, il volume delle imposte dirette dovute dalle singole imprese, da versare in ciascun esercizio d’imposta, in base, tra l’altro, alla tipologia ed entità delle medesime imprese, all’attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
– con gli Enti locali competenti, il volume dei tributi, contributi ed altre somme dovuti, in ciascun anno, dalle imprese appartenenti al distretto, determinato tenendo conto dell’attitudine alla contribuzione delle imprese medesime.
4. Aggregazioni tra imprese (art.4)
Anche a seguito dell’intervento della legge di conversione 33/2009, vengono confermati gli incentivi diretti a stimolare l’aggregazione tra imprese, già previsti dall’art.4 del D.L. 5/2009.
In particolare, in base a quest’ultima disposizione, per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), nonchè per gli altri soggetti di cui all’art.73, comma 1, lett. a, del D.P.R. 917/1986-TUIR, costituiti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) effettuate nel 2009, il maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali (materiali e immateriali) per effetto dell’operazione straordinaria, viene riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Ciò comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
Tale agevolazione spetta a condizione che si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
– le società devono essere operative da almeno due anni;
– tali società non devono far parte dello stesso gruppo societario.
Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:
– i soggetti legati fra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
– le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Viene inoltre confermata la decadenza dall’agevolazione, nell’ipotesi in cui, nei quattro periodi d’imposta successivi all’aggregazione, il nuovo soggetto che si è costituito effettui ulteriori operazioni straordinarie, o ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito dell’aggregazione originaria.
5. Controlli degli Uffici (art.7)
In tal ambito, resta fermo quanto già originariamente previsto dall’art.7 del D.L. 5/2009, in base al quale l’Agenzia delle Entrate deve effettuare i controlli sulle agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione.
Peraltro, a seguito della conversione in legge del D.L. 5/2009, viene stabilito che tali controlli debbano essere effettuati prioritariamente sulla base di criteri selettivi, approvati mediante un atto del Direttore dell’Agenzia, che tengano conto di specifiche analisi di rischio in merito all’eventuale indebito utilizzo delle agevolazioni medesime.
In sostanza, rispetto alla precedente formulazione della disposizione, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate debba utilizzare tali criteri come primo strumento ai fini dei controlli sulla regolare fruizione di tali agevolazioni, potendo comunque avvalersi, in un secondo momento, anche di ulteriori modalità di verifica.
Si segnala, in merito, che la citata disposizione trova applicazione anche con riferimento ai regimi agevolativi, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, previsti per i trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) finalizzati all’attuazione di piani urbanistici.
In merito, infine, è stato confermato che:
– la maggiore capacità operativa dell’Agenzia delle Entrate venga destinata al contrasto dell’utilizzo di crediti inesistenti, mediante il meccanismo della compensazione di cui all’art.17 del D.Lgs. 241/1997;
– è prevista una sanzione pari al 200% dell’ammontare dei crediti compensati indebitamente, nell’ipotesi di utilizzazione di tali crediti per il pagamento di somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro, per ciascun anno solare.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941