BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Si pubblicano di seguito due note dell’Agenzia delle Dogane con le quali sono stati forniti chiarimenti in ordine ai benefici applicabili rispetto ai consumi di gasolio, effettuati nel corso del 2008, dagli esercenti l’attività di autotrasporto di merci in conto proprio e in conto terzi.
BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE DPR N. 277/2000
(Agenzia delle Dogane – Nota RU 29696 Del 20/3/2009)
Con riguardo alla materia in oggetto evidenziata sono stati sottoposti all’attenzione della scrivente alcuni quesiti concernenti:
1) la determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza biennale previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 504/1995, richiamato dall’Avvocatura Generale dello Stato, e quindi nella Risoluzione n. 6/D, del 27.11.2002, quale termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione;
2) la definizione del periodo nel quale è consentito l’utilizzo in compensazione del credito sorto ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 277/2000.
A tal proposito si forniscono le seguenti precisazioni.
Per quanto concerne la questione di cui al punto 1), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 09.06.2000, n. 277 – secondo il quale gli esercenti che intendano usufruire dei benefici in parola devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare si ritiene che il termine biennale in questione decorra a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio in relazione ai quali viene richiesto il beneficio.
Soltanto con lo spirare del 31 dicembre dell’anno di consumo è, infatti, possibile determinare l’ammontare del credito spettante agli aventi diritto in relazione ai consumi effettuati nel corso dell’anno medesimo.
La relativa pretesa creditoria diviene, dunque, azionabile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di consumo e il termine biennale previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 viene a scadere alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di dichiarazione ( es: anno di consumo → anno a, momento iniziale del termine biennale → 1° gennaio anno a+1, momento finale del termine biennale → 31 dicembre anno a+2 ).
Con l’occasione si ribadisce, quindi, che non è possibile riconoscere alcun rimborso ai richiedenti che abbiano presentato la propria dichiarazione oltre la fine dell’anno successivo a quello di dichiarazione (anno a +2).
Le somme eventualmente utilizzate in compensazione dovranno essere recuperate ai sensi dell’art. 2, co. 3, del TUA, nei modi indicati dall’art. 14, co. 1, del medesimo Testo Unico, con l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi di cui all’art. 3, co. 4, del TUA, a partire dal momento in cui l’interessato ha usufruito delle somme in questione in via di compensazione.
Si ritiene, inoltre, che nel caso di specie debbano essere effettuate le opportune comunicazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997, nel caso del ritardato o del mancato versamento di tributi di propria competenza, ovvero, al fine delle opportune comunicazioni agli Enti interessati, per le iniziative di competenza, qualora il ritardo o l’omissione riguardino contribuiti di loro spettanza.
Per quanto concerne la questione di cui al punto 2) si precisa quanto segue.
Il DPR n. 277/2000, all’artt. 1, comma 1 e all’art. 3, comma 5, consente che il credito derivante dal riconoscimento del beneficio fiscale in questione venga utilizzato in compensazione, ovvero, venga riconosciuto mediante rimborso delle relative somme, rimettendo agli aventi diritto l’opzione per uno dei modi di fruizione sopra distinti, da indicare nella dichiarazione necessaria ad ottenere il beneficio fiscale in questione.
Al successivo art. 4 del regolamento predetto, nel precisare le modalità relative all’utilizzo del credito in compensazione, viene stabilito che la fruizione del beneficio con tale modalità deve aver luogo entro la fine dell’anno solare nel quale il credito è sorto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per effetto del silenzio-assenso maturato allo scadere del termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, allorché quest’ultimo, nelle more del termine in questione, non abbia notificato alcun provvedimento di diniego al richiedente.
Al tempo stesso l’articolo in argomento, in un’ottica di salvaguardia della pretesa degli aventi diritto, disciplina in modo specifico l’eventualità in cui non si verifichi la compensazione dell’intero importo, prevedendo la possibilità di chiedere, entro la fine del primo semestre dell’anno successivo (anno a+2) il rimborso dell’eventuale rimanenza non compensata.
La ratio della disciplina suddetta va individuata, da un lato, nell’intenzione di consentire agli aventi diritto di utilizzare in tempi brevi il proprio credito (in via di compensazione) e, dall’altro, nella finalità di consentire il ricorso allo strumento della compensazione solamente entro l’anno in cui viene effettuato il versamento a saldo dell’imposta dovuta in relazione al periodo d’imposta considerato, coincidente con il periodo di effettuazione dei consumi di gasolio rispetto ai quali si configura il credito relativo al beneficio in questione.
Lo scopo ultimo della norma richiamata va, infatti, individuato nella salvaguardia, ai fini dell’imputazione del credito al corretto periodo d’imposta, del diretto collegamento tra il momento dell’utilizzo del credito ed il periodo d’imposta in cui lo stesso viene a maturare.
In tale ottica, la misura di salvaguardia approntata dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 4 del DPR n. 277 consente di chiudere in modo definitivo la partita in questione, garantendo, comunque, la necessaria tutela delle pretese degli aventi diritto.
Fermo restando quanto chiarito con la Risoluzione n. 6/D – circa la non perentorietà del termine di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 277/2000 – si ritiene dunque, che – nel caso in cui il termine previsto (60 gg.) dal comma 2 dell’art. 4 del decreto sopra citato venga a scadere oltre la fine dell’anno solare di dichiarazione – gli Uffici competenti contestualmente al rilascio dell’attestato debbano comunicare agli utenti interessati, acquisendone le coordinate bancarie (al fine dell’effettuazione dei rimborsi), che le relative dichiarazioni vengono considerate come istanze di rimborso in denaro, in modo che i soggetti predetti non debbano presentare una nuova istanza per il rimborso in denaro del credito maturato.
Tutto ciò premesso, atteso che il termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione va individuato con riferimento al termine di decadenza biennale contemplato dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, tenuto conto delle considerazioni sin qui evidenziate, si ritiene che le eventuali dichiarazioni di consumo presentate oltre la fine del primo anno successivo a quello di effettivo consumo (la cui ricevibilità non viene qui messa in discussione), recanti l’opzione per la fruizione del credito in compensazione, debbano essere considerate come istanze di rimborso in denaro.
Nelle circostanze suddette gli Uffici competenti provvederanno, quindi, ad effettuare le opportune comunicazioni agli utenti interessati acquisendone le coordinate bancarie.
BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE CONSUMI ANNO 2008
(Nota RU 45822 del 30/3/2009)
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008 sono rimborsabili gli incrementi dell’aliquota d’accisa disposti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché l’ulteriore incremento di accisa, pari a 7,00 per mille litri di prodotto (da 416,00 a 423,00 per mille litri di prodotto), disposto dall’art. 6 del d. lgs. n. 26/2007.
Si precisa, inoltre, che con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008, l’aliquota di riferimento per la determinazione dell’entità del beneficio in questione rispetto ai consumi effettuati in tale arco temporale è quella stabilita dal decreto 7 marzo 2008 (GURI serie generale n. 67, del 19.03.2008), recante Riduzione delle aliquote d’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili da riscaldamento, che, limitatamente al periodo suddetto, ha disposto una diminuzione delle aliquote d’accisa, di cui all’allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504, rispetto ad alcuni prodotti energetici, tra cui il gasolio usato come carburante.
Atteso, quindi, che la misura dell’aliquota relativa al gasolio usato come carburante prevista dal decreto suddetto era pari ad 406,17 per mille litri di prodotto, si fa presente che, rispetto ai consumi effettuati tra il 20 marzo e il 30 aprile 2008, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad 2,95609 per mille litri di prodotto.
Pertanto:
1) con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo 2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad 19,78609 per mille litri di prodotto;
2) con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad 2,95609 per mille litri di prodotto.
Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione si precisa quanto segue.
L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come commerciale il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.
L’art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
Sin dal settembre 2007, nell’imminenza dello scadere della predetta autorizzazione, i competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno provveduto ad inoltrare alla Commissione UE una specifica richiesta di proroga della deroga suddetta, in ordine alla quale l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato.
Atteso quanto sopra, nelle more della pronuncia della Commissione UE in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga presentata, ad oggi si ritiene che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.
Al riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa l’estensibilità dell’agevolazione in argomento ai soggetti da ultimo richiamati all’esito dell’iter comunitario cui si è fatto cenno.
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2009.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2010.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:
– i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – floppy disk o cd rom al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia ), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet www.agenziadogane.gov.it, questa Agenzia provvederà a rendere disponibile, sul sito predetto, il relativo software, opportunamente aggiornato entro il 3 aprile 2009.
Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.
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