RIFIUTI – ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE CHE TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI – NOVITA’
RIFIUTI – ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE CHE TRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI – NOVITA’
Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la delibera del 3 marzo 2008 – Prot. n. 01/CN/ALBO – ha approvato le procedure ed i relativi modelli che dovranno essere utilizzati dalle imprese che trasportano rifiuti propri non pericolosi, nonché quelli pericolosi fino a 30 kg/giorno per l’iscrizione all’Albo stesso in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 Codice dell’ambiente, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.
Rispetto alla procedura precedente che, oltre all’autocertificazione di alcuni requisiti dell’impresa e del suo titolare, richiedeva l’attestazione relativa alla sede dell’impresa e all’attività svolta, adesso è necessario riportare anche i codici di tutte le tipologie di rifiuti che si intendono trasportare, con l’indicazione della caratteristiche fisiche degli stessi, nonché l’attestazione circa l’idoneità tecnica dei veicoli impiegati e l’elenco delle targhe degli stessi (all. A).
Entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione la competente Sezione regionale dell’Albo emette il provvedimento di iscrizione, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, ovvero in caso contrario ne dispone il rigetto.
Il Comitato nazionale ha inoltre fornito alcune indicazioni in relazione alle domande di iscrizione presentate sulla base della precedente normativa.
In particolare, l’Albo prende in considerazione due ipotesi:
– domande presentate prima del 13 febbraio 2008 e non ancora deliberate: le sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, vale a dire entro il 12 aprile 2008;
– domande presentate dopo il 13 febbraio ma secondo la previgente normativa amministrativa: tali richieste di iscrizione devono essere regolarizzate ed integrate entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale, pena la dichiarazione di improcedibilità dell’istruttoria.
Sul piano pratico, in considerazione della necessità di indicare in forma specifica le tipologie dei rifiuti da trasportare (codici CER), si consiglia di indicarne la più ampia gamma (es. non solo codici CER edilizia, ma anche imballaggi, fanghi, ecc.).
Si ricorda inoltre che le domande di iscrizione presentate ai sensi della normativa previgente e già deliberate non devono essere integrate.
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