02.04.2008 - urbanistica

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NEGLI EDIFICI – D.M. 22/1/2008 N. 37 IN VIGORE DAL 27 MARZO 2008

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NEGLI EDIFICI – D.M. 22/1/2008 N. 37 IN VIGORE DAL 27 MARZO 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 é stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”
Il Regolamento, redatto senza il coinvolgimento delle parti interessate, mette fine alle proroghe relative all’entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Con il decreto in questione, che è entrato in vigore il 27 marzo 2008, vengono quindi abrogati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 26/02/07 n. 17:
– gli articoli da 107 a 121 (Capo V) del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001),
– il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,
– la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento delle attività di normazione tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni), le cui sanzioni si raddoppiano per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.
Il Regolamento, il cui testo viene qui pubblicato, è costituito di 15 articoli e 2 allegati e si applica non solo agli impianti a servizio degli edifici residenziali come sostanzialmente previsto dalla legge 46/90 ma agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna della fornitura.
Mettendo a confronto la legge 46/90 ed il decreto 447/91 con il nuovo regolamento, si evince che numerose sono le novità introdotte, alcune delle quali, ad oggi, necessitano indubbiamente di chiarimenti ulteriori. Prima fra queste, la mancanza di indicazioni sulla fase transitoria di applicazione della disciplina. L’unica indicazione fornita in proposito riguarda gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 che possono essere considerati adeguati in presenza di specifici dispositivi di protezione (articolo 6, comma 3).
É opportuno sottolineare che nulla é mutato in merito alla esclusione dagli obblighi di redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo degli impianti di cantiere, per i quali rimane esclusivamente l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 10 comma 2).

Proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme sugli impianti
Il titolo V del testo Unico per l’edilizia, D.P.R. 380/2001, prevedeva una nuova regolamentazione della normativa sugli impianti nei fabbricati, sostitutiva della legge 46/1990. L’entrata in vigore di tutto il DPR 380/01, e poi del solo titolo V, è stata man mano spostata nel tempo. Gli ultimi provvedimenti relativi all’entrata in vigore del solo titolo V sono stati:
– Decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2006, n. 228 – Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa (in G. U. n. 110 del 13-05-2006): proroga dell’entrata in vigore al 1 gennaio 2007
– Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (in G.U. n. 300 del 28-12-2006): proroga dell’entrata in vigore al 31 maggio 2007
– Legge 26 febbraio 2007 n.17 (in Suppl. Ordinario n. 48 alla Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 47). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa: proroga dell’entrata in vigore al 31/12/2007 e inserimento della seguente previsione: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma”
– Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29-02-2008, Supplemento Ordinario n. 47) di conversione con modifiche del D.L. 248 del 31/12/2007: proroga non oltre il 31 marzo 2008 del termine dell’entrata in vigore del Capo V del D.P.R. 380/01
– D.M. 22/1/2006, n. 37 (in Gazzetta Ufficiale 12/3/2008, n. 61): emanazione del Regolamento sugli impianti.

A quali tipologie di edifici si applica la nuova norma
Entrando nello specifico della disciplina, la prima grande novità introdotta dal legislatore é l’estensione dell’ambito di applicazione agli impianti posti a servizi di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Sono stati così superati l’articolo 1 della legge 46/90 che prendeva in considerazione esclusivamente gli edifici adibiti ad uso civile e, limitatamente agli impianti elettrici, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici e l’articolo 1 del D.P.R. 447 che dettagliava quanto riportato nell’art. 1 della legge 46/90.
Per maggiore comprensione delle novità si riportano di seguito il testo della legge 46/90 e quello del nuovo decreto per le parti relative alle tipologie di impianti regolamentate:

1)Art. 4 comma 1 lettera a) D.P.R. 447/91
….. per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2.
Art. 5 comma 2 lettera a) Decreto 37/2008
….. per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2.
2) Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91
….. relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m2.
Art. 5 comma 2 lettera c) Decreto 37/2008
….. relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2.
3) Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91
….. per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m3 e con un’altezza superiore a 5 metri.
Art. 5 comma 2 lettera d) Decreto 37/2008
….. relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3.
4) Art. 4 comma 1 lettera b) D.P.R. 447/91
….. per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi.
Art. 5 comma 2 lettera g) Decreto 37/2008
….. relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.

A chi viene rilasciata la dichiarazione
Il progetto redatto da professionista abilitato viene depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui si realizza l’impianto.
La dichiarazione di conformità degli impianti deve essere rilasciata al committente, al termine dei lavori, dall’impresa installatrice o dal responsabile tecnico interno delle imprese non installatrici, sulla base dei due modelli riportati negli allegati I e II ad uso rispettivamente dell’impresa installatrice o dell’ufficio tecnico interno.

Documento sostitutivo di dichiarazioni smarrite (“dichiarazione di rispondenza”)
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata redatta o non sia reperibile, fatte salve le relative sanzioni, l’atto può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza ( più oltre si riporta uno schema di tale dichiarazione, in attesa che sul tema vengano fornite indicazioni specifiche) resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti per i quali non é necessario un progetto redatto da professionista iscritto all’albo, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Atti di compravendita
In relazione  ad atti di trasferimento della proprietà di immobili la norma,  pur nella difficoltà interpretativa di un testo a volte lacunoso o privo della necessaria chiarezza sul punto, si ritiene di poter affermare che:
1) Per gli atti di compravendita di immobili realizzati dal 27/3/2008, o i cui impianti vengano rifatti dopo tale data, vi è l’obbligo di riportare nell’atto la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e allegare materialmente all’atto stesso la copia della “dichiarazione di conformità “o della “dichiarazione di rispondenza”. Copia di tale dichiarazione deve essere consegnata anche a chi utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
2) Per gli atti di compravendita di immobili realizzati tra il 13/3/1990 (data di entrata in vigore della legge 46/90) e il 27/3/2008, o i cui impianti siano stati rifatti in tale periodo, sembra intravvedere nella norma l’obbligo quantomeno di presentare la “dichiarazione di rispondenza”, salvo non vi sia la “dichiarazione di conformità”. Vi è sempre l’obbligo di allegare all’atto  una copia della dichiarazione da consegnare anche all’utilizzatore dell’immobile.
3) Per gli atti di compravendita di immobili realizzati prima del 13/3/1990 (data di entrata in vigore della legge 46/90), e privi sia della “dichiarazione di conformità” che della “dichiarazione di rispondenza”, vi è l’obbligo di farne menzione nell’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile. Pertanto per gli immobili dotati di impianti non rispondenti alla norma non sussiste l’obbligo di adeguarli per poterli compravendere, ma rimane l’onere della trasparenza e della necessaria informativa dovendo menzionare nell’atto di vendita che gli impianti, o alcuni d essi, non sono “a norma”.
Sul tema si è peraltro espresso in termini simili l’Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico, con propria nota, qui più oltre trascritta, condivisa con comunicato stampa da Consiglio Nazionale del Notariato. Un prezioso contributo alla tematica della compravendita alla luce del decreto sugli impianti è dato da un apposito studio effettuato sempre dal Consiglio Nazionale del Notariato (Sicurezza degli impianti: nessun limite alla circolazione degli immobili: -Sommario: 1. La nozione di “trasferimento”. – 2. L’ambito soggettivo. – 3. L’ambito oggettivo. – 4. L’attività del notaio e la validità dell’atto. – 5. L’ambito di applicazione. – 6. Le sanzioni. – 7. Conclusioni), consultabile sul sito internet dello stesso www.notariato.it

Ulteriori oneri per i committenti ed i proprietari
Per i committenti ed i proprietari si aggiungono alcuni oneri (articolo 8):
Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza. La medesima documentazione é consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. Tali prescrizioni si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
All’art. 11 si legge che l’impresa installatrice deposita la dichiarazione di conformità, il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto, presso lo sportello unico per l’edilizia. La copia della dichiarazione di conformità, nell’ottica di un alleggerimento degli adempimenti burocratici per le imprese, viene trasmessa direttamente dallo sportello unico alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura (in passato tale copia veniva inviata dall’impresa installatrice al Comune ad alla Camera di Commercio). All’impresa installatrice spetta, all’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti oggetto del presente regolamento, l’obbligo di affissione del cartello informativo contenente i dati identificativi, la redazione del progetto, se necessaria e il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.
L’articolo 9 comma 3 del D.P.R. 447/91 riportava: I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali. L’art. 13 del regolamento riporta: I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza (omissis). Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.
Pertanto la novità di rilievo consiste nel fatto che oggi, in assenza della dichiarazione di conformità, può essere prodotta la dichiarazione di rispondenza.

Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni si riportano quelle previste dal regolamento in oggetto:
Articolo 7 del D.M. 37/2008
Dichiarazione di conformità
(mancanza di dichiarazione di conformità o di dichiarazione di rispondenza)
Sanzione D.M. 37/2008
Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Altri obblighi derivanti dal presente decreto
Sanzione D.M. 37/2008
Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione
Come già detto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 26/02/07 n. 17, rimangono ad oggi in vigore anche le sanzioni previste dalla legge 46/90, che trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto in oggetto. Ci si riserva di approfondire questo aspetto in considerazione del fatto che tali sanzioni si riferiscono ad articoli abrogati dall’entrata in vigore della presente disciplina.
Le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo ed i provvedimenti a carico dei professionisti non hanno subito variazioni rispetto a quanto stabilito con il D.P.R. 447/91. 

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Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO
Unioncamere Camere di Commercio d’Italia
Piazza Sallustio, 21
 00187 ROMA

Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.

Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
In particolare, l’art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l’opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l’intero regolamento.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
 
a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile
L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).
L’ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.
Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.
Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè:
-la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e – finora – per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell’art. 13 per non allegarla;
-il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
-il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
-la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l’intero edificio.
Occorre ricordare che secondo l’art. 7, comma 1, il progetto o l’elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 7, comma 6.
 
b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza
L’art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza”.
La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile.
L’introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.

c) i contenuti della garanzia del venditore
La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l’immobile, secondo la sua destinazione d’uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.
L’art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l’assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l’apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità. 
Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall’ eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.

d) la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore
La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).
Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. 
Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.
Solo l’apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.

e) i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni
Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l’applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione.
A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall’art. 15, comma 3, alle “commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi” deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.
In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l’annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell’art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.

f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina
L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.
La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. 
Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.
Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.
Il Capo dell’Ufficio legislativo
(Cons. Raffaello Sestini) 
 
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DECRETO MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37
(G.U. 12-3-2008, n. 61)
Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2-12-2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Art. 1. Ambito di applicazione
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
Art. 3. Imprese abilitate
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
Art. 5. Progettazione degli impianti
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
Art. 7. Dichiarazione di conformità
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
Art. 9. Certificato di agibilità
Art. 10. Manutenzione degli impianti
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
Art. 13. Documentazione
Art. 14. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
Art. 15. Sanzioni
Allegato I – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Allegato II – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE (fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici)

Art. 1.
Ambito di applicazione
[1] Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
[2] Gli impianti di cui al primo comma sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
[3] Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
[1] Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “punto di consegna delle forniture”: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
b) “potenza impegnata”: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) “uffici tecnici interni”: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4;
d) “ordinaria manutenzione”: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica”: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 K w nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) “impianti radiotelevisivi ed elettronici”: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 120 V in corrente continua e 50 V in corrente alternata mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) “impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas”: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
h) “impianti di protezione antincendio”: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
i) CEI: comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3.
Imprese abilitate
[1] Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7-12-1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443 , di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 4.
[2] Il responsabile tecnico di cui al primo comma svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
[3] Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 7-8-1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, secondo comma, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4, richiesti per i lavori da realizzare.
[ 4] Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al terzo comma, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al terzo comma, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
[5] Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’art. 4.
[6] Le imprese, di cui al primo comma, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’1l-6-1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8-8-1985, n. 443 , e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29-12¬1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
[1] I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, secondo comma, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, secondo comma, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di manutenzione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti di cui all’art. 1.
[2] I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del primo comma possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art. 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’art. 1, secondo comma, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5.
Progettazione degli impianti
[1] Per l’installazione, l’ampliamento e la trasformazione degli impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al secondo comma, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’art. 7, secondo comma, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
[2] Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 V A resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 Kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’art. 1, secondo comma, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
[3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
[4] I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, è posta particolare attenzione nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
[5] Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
[6] Il progetto, di cui al secondo comma, è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’art. 11.

Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
[1] Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
[2] Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 31-3-1989 e le relative modificazioni.
[3] Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA

Art. 7.
Dichiarazione di conformità
[1] Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’art. 5.
[2] Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
[3] In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al primo comma e nel progetto di cui all’art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
[4] La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’art. 3, terzo comma, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
[5] Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
[6] Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’art. 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, secondo comma, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
[1] Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’art. l, secondo comma, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
[2] Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
[3] Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’art. 7, sesto comma. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’art. 5, secondo comma o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6Kw.
[ 4] Le prescrizioni di cui al terzo comma si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
[5] Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al terzo comma senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, primo comma, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.
Certificato di agibilità
[1] Il certificato di agibilità è rilasciato dalle competenti autorità previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.
Manutenzione degli impianti
[1] La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’art. 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 8, primo comma, fatto salvo il disposto del successivo terzo comma.
[2] Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
[3] Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30-4-1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
[1] Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
[2] Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 , il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune dove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
[3] Lo sportello unico di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380 , invia copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’art. 14 della legge 24-11-1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 20, primo comma, e 42, primo comma, del decreto legislativo 31-3-1998, n. 112.

Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
[1] All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui all’art. 1 l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’art. 5, secondo comma, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

Art. 13.
Documentazione
[1] I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, sesto comma. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.

Art. 14.
Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
[1] In attuazione dell’art. 8 della legge 5-3-1990, n. 46 , all’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del decreto legge 30-6-1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-8-1982, n. 597 .
[2] La somma di cui al primo comma, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
 
Art. 15.
Sanzioni
[1] Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
[2] Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
[3] Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
[4] La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
[5] Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
[6] All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente art. provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
[7] Sono nulli, ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’art. 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto entra in vigore il 27 marzo 2008.
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operante nel settore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in via . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov . . . . . . . . . . ) tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . part. IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
□ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)  della Camera C.I.A.A. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
□ iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . .. . . . . . . .

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inteso come
□ nuovo impianto   
□ trasformazione    
□ ampliamento         
□manutenzione straordinaria
□ altro (1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota – Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della la –  2a – 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . installato nei locali siti nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov.  . . . . . .  ..) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . . . . . . . . . scala. . . . . . . . .  . . . piano . . . . . . . . . . interno . . . . . . di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in edificio adibito ad uso:
□ industriale            
□ civile          
□ commercio           
□ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2)           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
□ controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
□ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
□ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
□ schema di impianto realizzato (6);
□ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
□ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il responsabile tecnico
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(timbro e firma)                   
Il dichiarante
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                      
(timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Legenda:
1. Come esempio in caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2. Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3. Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, alla esecuzione e alle verifiche.
4. Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5. La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a  norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc., rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti del sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6. Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
7. I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell’impianto sia predisposta da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8. Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc..
9. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all’art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
 
ALLEGATO II
(DI CUI ALL’ART. 7)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  responsabile dell’Ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice (ragione sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operante nel settore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n . . . . .. . .comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov . . . . ) tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fax . . . . . . . .  . . . . . . . .E-mail box . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inteso come:            
□ nuovo impianto      
□ trasformazione      
□ ampliamento      
□ manutenzione straordinaria
□ altro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Nota – Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della la –  2a – 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prov . . . . ) via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n.. . . . . . . . . scala. . . . . . . . . . . . .piano . . . . . . . . . . . . . . interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di  proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in edificio adibito dall’impresa non installatrice ad uso:   
□ industriale            
□ civile       
□ commerciale       
□ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3)            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
□ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
□ controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
□ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
□ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
□ schema di impianto realizzato (6);
□ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

Allegati facoltativi (8):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLINA
 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero  da carenze di manutenzione o riparazione.

data . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Il dichiarante 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           
(timbro e firma)
Il legale rappresentante dell’impresa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(timbro e firma)
 

Legenda:
1. Come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
2. Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3. Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
4.Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
5. La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
6. Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
7. I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8. Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

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DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008 N. 37
(G.U. 12-3-2008, n. 61)
“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2-12-2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. “

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
(art. 7, comma 6)
. . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . .
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nato il . . . . . .  a . . . . . . . . . . (. . ) – cap.  . . . .
Codice fiscale . . . . . . . .
Residente in VIA . . . . . . . , N. . .
Comune di . . . . . . . .
Provincia di . . . . . . .
Cap . . . . . . .
Telefono . . . . . . . .
Iscritto all’Ordine degli . . . . . . . . di . . . . . dall’anno . . . . al numero . . . . 
Titolo di studio . . . . .
conseguito nel . . . . . 
(Registrato negli elenchi D.M. 37/2008 (ex Legge 46/90) alla C.C.I.A.A. di . . . . . . .)
 
in esito a sopralluogo e accertamenti effettuati in data odierna sugli impianti di cui al D.M. 22/1/2008, n. 37, sul seguente fabbricato:
fabbricato residenziale (oppure . . . . . . . .)
sito in Comune di . . . . . . . .,
via. . . . . . . . , n. . . ,
al N.C.E.U. di . . . . . . . , sez. NCT, Foglio . . . . , particella . . . . , subalterno . . . . . .

ATTESTA

la rispondenza alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, del  decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, posti al servizio del sopracitato edificio, collocati all’interno dello stesso, e per gli impianti connessi a reti di distribuzione a partire dal punto di consegna della fornitura.
 Gli impianti di cui viene attestata la rispondenza sono così individuati (riportare le sole fattispecie che ricorrono):
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
           
TIMBRO e FIRMA


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