20.06.2008 - qualificazione

QUALIFICAZIONE – LA SOA DEVE CONTROLLARE I REQUISITI CHE HANNO DATO LUOGO ALL’ATTESTAZIONE ANCHE SE QUESTA VIENE RESTITUITA

QUALIFICAZIONE – LA SOA DEVE CONTROLLARE I REQUISITI CHE HANNO DATO LUOGO ALL’ATTESTAZIONE ANCHE SE QUESTA VIENE RESTITUITA


Con il Comunicato n. 52 del 7.5.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22.5.2008, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici fornisce alle Società Organismo di Attestazione (SOA) indicazioni sui criteri da seguire nell’attività di attestazione, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo, al fine di contrastare l’ormai frequente fenomeno di restituzione o rinuncia dell’attestazione operata dall’impresa proprio per evitare i controlli periodici medesimi.
Preso atto della forte diffusione del fenomeno e per contrastare tale comportamento delle imprese, l’Autorità con la determinazione n. 6/2006 già aveva precisato che la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo, finalizzato ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel D.P.R. 34/2000, oltre che a verificare se gli stessi permangono in capo all’impresa, consentendo quindi di valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa.
L’Autorità di vigilanza con il comunicato n. 52 osserva dunque che tale comportamento delle imprese, fermo restando il diritto delle stesse alla restituzione/rinuncia dell’attestazione, potrebbe essere determinato dalla convinzione di estinguere qualsiasi procedimento di controllo. Quindi, al fine di arginare la diffusione di tale condotta si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, dopo la restituzione, alla verifica, secondo le modalità indicate dall’art. 40, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione oggetto di verifica e di procedere, secondo quanto previsto dall’art 40, comma 9-ter dello stesso decreto, alla revoca dell’attestazione, qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti.

Si pubblica di seguito il testo del comunicato in parola.

Comunicato Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
“Criteri vincolanti le Società organismi di attestazione (SOA) nell’esercizio dell’attività di attestazione”
(G.U. 22/5/2008 n. 119)

Nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell’ambito dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell’impresa tesa a far venir meno l’oggetto della verifica (l’attestazione). Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa Autorità con la determinazione n. 6/2006 ha precisato che «la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, così come sancito dall’art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa».
Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tuttavia, non si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato dalle SOA a questa Autorità.
Chiaramente la restituzione/rinuncia dell’attestazione da parte di un’impresa assume un diverso rilievo allorchè riguarda un’attestazione in corso di validità o un’attestazione per la quale e’ in scadenza la verifica triennale.
Pur confermando il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell’impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalità indicate dall’art. 40, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti» che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 9-ter del suddetto decreto, qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti.
L’esito delle suddette verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità al fine dell’esercizio dei poteri di competenza.


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