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03.12.2008 - tributi

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NOVITA’

Sul S.O. n.263 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/08 è stato pubblicato il Decreto Legge 29/11/08, n.185, recante ‘‘Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

Il provvedimento in esame è entrato in vigore il 29 novembre 2008 e dovrà essere convertito in legge.

Fra le disposizioni fiscali di interesse per il settore vi è la modifica della procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.29).

In particolare, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%, viene stabilito il principio di monitoraggio dei crediti d’imposta (di cui all’art.5 del D.L. 138/2002), in base al quale le agevolazioni sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza delle stesse.

Sulla base di tale principio, la detrazione del 55%, già con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2008, non è più riconosciuta automaticamente al contribuente, ma può essere fruita solo successivamente all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, che l’accorderà previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, stabiliti in 82,7 mln di euro per il 2009, 185,9 mln di euro per il 2010; 314,8 mln di euro per il 2011.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà comunicato l’esaurimento di tali stanziamenti.

A tale scopo, viene quindi stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si affianca comunque agli adempimenti già previsti dal decreto attuativo 19 febbraio 2007, e che prevede:

1. invio, esclusivamente in via telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, da trasmettere:

– dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2008,
– dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;

2. esame delle istanze da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di invio;

3. comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell’esito della verifica entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. In assenza di alcuna comunicazione esplicita, la detrazione s’intende negata (principio del ‘‘silenzio diniego”).

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 185/2008 (ossia entro il 29 dicembre 2008), sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza.

Infine, solo per le persone fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, è possibile ‘‘trasformare” la detrazione del 55% in quella del 36% (nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo), qualora queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia.

 


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