23.04.2008 - tributi

PRIMA CASA – DIMOSTRAZIONE DELLA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE

PRIMA CASA – DIMOSTRAZIONE DELLA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE
(Commissione tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. VIII, 7/2/08, n. 6)

Il mancato trasferimento dell’abitazione nel nuovo immobile non determina di per sé il venir meno delle agevolazioni per la prima casa.
L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad invocare la mancata utilizzazione abitativa dell’immobile per giustificare il disconoscimento delle agevolazioni, ma deve dimostrare – facendo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede e tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto – che non sussistevano elementi tali da giustificare il mancato trasferimento e che, in definitiva, questo non aveva avuto luogo perché in capo all’acquirente mancava la reale volontà di abitare l’immobile
Il regime agevolato in questione si applica ai trasferimenti che abbiano ad oggetto case di abitazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:
– deve trattarsi di una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso;
– l’immobile deve essere situato nel «[…] Comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività»;
– l’acquirente non deve essere titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;
– l’acquirente non può essere titolare «[…] neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono succedute negli anni».
Non è più previsto, invece, l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale o di dichiarare la volontà – da parte del contribuente – di provvedere a tale destinazione: tale obbligo (che costituiva requisito necessario ai sensi della precedente disciplina) non è stato più riproposto dalla normativa attuale, né il legislatore ha mai indicato un termine entro il quale l’acquirente deve occupare concretamente l’abitazione.
Pertanto, è privo di supporto giuridico l’avviso di liquidazione che motiva il disconoscimento dell’agevolazione per non aver il contribuente adibito l’immobile compravenduto ad abitazione principale: se, da un lato, i benefici fiscali sono subordinati all’effettivo perseguimento dello scopo per cui vengono concessi (e, dunque, non può essere legittimamente conservata un’agevolazione concessa in vista dell’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione dell’acquirente quando tale destinazione non si realizzi concretamente), dall’altro, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad invocare la mancata utilizzazione abitativa dell’immobile per giustificare il disconoscimento delle agevolazioni, ma deve dimostrare – facendo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede e tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto – che non sussistevano elementi tali da giustificare il mancato trasferimento e che, in definitiva, questo non aveva avuto luogo perché in capo all’acquirente mancava la reale volontà di abitare l’immobile.


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