INPS – D.LGS N.151/2001 – D.M. 12/7/2007 – LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’ – CIRCOLARE n. 137/2007
INPS – D.LGS N.151/2001 – D.M. 12/7/2007 – LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA – TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’ – CIRCOLARE n. 137/2007
Si fa seguito a quanto già pubblicato sul Not. n. 11/2007, per segnalare che l’Inps, con circolare n. 137/2007, ha fornito chiarimenti in ordine sia alla estensione della normativa che disciplina il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante il periodo della gravidanza sia alla possibilità di usufruire del congedo parentale a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separa.
Di seguito si pubblica il testo della circolare che non richiede particolari commenti.
Inps
Roma, 21 Dicembre 2007
Circolare n. 137
Oggetto: Estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
Introduzione di un’indennità per congedo parentale a favore dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla medesima Gestione Separata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sommario:
1. A decorrere dal 7/11/2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai committenti e agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995, durante i periodi di cui all’art. 16 (congedo di maternità) e di cui all’art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le libere professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere all’indennità di maternità subordinatamente all’effettiva astensione dall’attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle categorie considerate, iscritti alla gestione medesima.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata hanno diritto al congedo parentale per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto è riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento.
1. Congedo di maternità e/o paternità
In attuazione dell’art. 1, comma 791, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziara per il 2007), il D.M. 12/07/2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007, ha previsto l’estensione in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
Sono assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente ).
In forza del citato decreto, è fatto divieto ai committenti ed agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro, rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le collaboratrici assimilate nel senso sopra specificato nonché le associate in partecipazione durante i periodi in cui, ai sensi dell’art. 16 del T.U. maternità, è inibito alle lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’astensione effettiva dal lavoro nei periodi di cui al sopracitato art. 16 è prevista anche per le libere professioniste iscritte alla medesima gestione separata come condizione per accedere all’indennità di maternità eventualmente spettante alle stesse per il titolo in questione (art. 2).
L’estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del T.U. (congedo ordinario, periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto, parto prematuro, flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi trattamenti economici), così come operata dal D.M. 12/07/2007 , trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cui data ricada dal 7.11.2007 (compreso) in poi.
Viceversa, relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007, continua ad essere applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l’obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal 07/11/2007, hanno l’obbligo di versare un’aliquota aggiuntiva, pari allo 0,22 per cento, destinata al finanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7). Per gli aspetti inerenti alla contribuzione si rinvia alle istruzioni fornite con messaggio n. 027090 del 9/11/2007.
Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. della maternità/paternità comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto.
Pertanto, le lavoratrici medesime hanno l’onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 21 del sopracitato T.U..
In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente riconoscimento, in favore dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno).
Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici madri adottive o affidatarie appartenenti alla categoria di cui trattasi durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia di un bambino che, al momento dell’adozione o affidamentonazionale, non abbia superato i sei anni di età.
In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale il congedo spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso.
In tali ipotesi, ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si tiene conto della data di effettivo ingressodel minore nella famiglia adottiva/affidataria.
L’obbligo di astensione dall’attività si estende, stante l’espresso rinvio all’art.17 del T.U. (v. art. 3 D.M. 12/07/2007), anche ad eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata riconoscibili, in forza del presente decreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in forza di provvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.
Nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata la cui decorrenza si collochi in data antecedente all’entrata in vigore del decreto in esame (7.11.2007), ma la cui efficacia si protragga oltre la data suddetta, per i periodi di interdizione ricadenti dal 7.11.2007 in poi l’interessata ha l’obbligo di astensione dal lavoro e potrà altresì percepire il trattamento economico correlativo a condizione che il parto o l’ingresso in famiglia si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.
Tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo alla iscrizione alla gestione separata, il D.M. 12/07/2007 ha previsto l’applicazione integrale della norma contenuta nell’art. 17 T.U. in favore di collaboratrici a progetto (e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità dell’interdizione alla sola ipotesi di gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo T.U..
Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. è corrisposta alle lavoratrici interessate l’indennità di maternità di cui al D.M. 04/04/2002, relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni operative con circc. 138/2002 e 93/2003, alle quali si rinvia per quanto non espressamente modificato dalle istruzioni contenute nella presente circolare.
In particolare, fermo restando l’accertamento dell’effettivo accreditamento di almeno tremensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi ) si rileva che i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti con i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (art. 5, comma 2, D.M. 12/07/2007), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in merito dalla circ. 138/2002, in relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini dell’individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell’indennità di maternità.
In mancanza della data presunta del parto, il periodo dei dodici mesi di riferimento sarà individuato, in conformità alle precedenti istruzioni, sulla base della data effettiva del parto. Il periodo suindicato sarà ovviamente preso in considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante all’interessata.
Nel caso di esercizio della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. nonché nell’ipotesi di astensione a titolo di interdizione anticipata ai sensi dell’art. 17 del testo unico medesimo, il requisito contributivo di cui sopra dovrà essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.
La corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 T.U. è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.
I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12/07/2007 ).
I lavoratori padri iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa durante i periodi per i quali, secondo le istruzioni contenute della circ. 138/2002-par. 1.3, gli stessi beneficiano dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.
Fermi restando i limiti temporali ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento economico, già illustrati nella sopra citata circolare, l’astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condizione attraverso la quale i lavoratori medesimi possono accedere all’indennità eventualmente spettante al titolo in questione.
Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell’Istituto- www.Inps.it- sezione modulistica).
Nelle more della pubblicazione del suindicato modello, è utilizzabile la vecchia modulistica, da integrare mediante l’indicazione di tutti gli elementi (ad es.: dichiarazione di stato di gravidanza, richiesta di flessibilità, ecc.) non presenti nel modulo ancora in uso.
2. Riconoscimento del diritto al congedo parentale
L’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) prevede la corresponsione, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.
Come già precisato al punto 1, per categorie assimilate si intendono i collaboratori coordinati e continuativi,mentre non possono essere equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni occasionali ( cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente ). Destinatari della tutela sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi).
Fermi restando i sopra citati limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino), l’erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall’Istituto relativamente ad eventi di parto o ingressi in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal 1° gennaio 2007.
È esclusa pertanto l’indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti nell’anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia) intervenuti antecedentemente alla data suindicata.
Hanno diritto all’indennità per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l’accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopra indicata neidodici mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità.
Il diritto ai periodi di congedo, in caso di parto plurimo, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale categoria di lavoratori in relazione all’età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita).
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso, essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla domanda.
I periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
2.1 Requisito contributivo e misura dell’indennità
a) Lavoratrici madri
Il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione Separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità.
Anche per l’indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto, l’accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata ( dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi ) nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità di cui all’art.16 del T.U. della maternità/paternità.
In caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (si rammenta che in caso di affidamenti internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età.
In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito, ovviamente, nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.
b) Lavoratori padri
Con eguale decorrenza (parti verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale, con relativo trattamento economico, anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione Separata, per i quali sia riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi ) nei dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata,percepito nei dodici mesi precedenti il verificarsi di una delle predette situazioni.
Il diritto in oggetto è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto requisito contributivo minimo nei dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta.
In tale ultima ipotesi, il reddito di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità è quello percepito nei dodici mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore.
2.2 Contribuzione figurativa
I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
2.3 Modello di domanda
Per le domande di congedo parentale è stato predisposto il nuovo modello AST.FAC./GEST.SEP. ( allegato 3 ) che sarà prelevabile dal sito internet dell’Istituto- www.Inps.it- sezione modulistica.
2.4 Contenzioso
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995.
L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circ. 13 del 2.2.06.
3. Istruzioni procedurali
Le procedure informatiche applicative delle presenti istruzioni sono in corso di adeguamento. Si fa riserva di fornire le istruzioni procedurali con specifici messaggi operativi.
4. Istruzioni contabili
(
omissis
)
4.1 Congedo per maternità e/o di paternità
(
omissis
)
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