ICI – AREA EDIFICABILE INSERITA IN UN PIANO DI RECUPERO COMUNALE
ICI – AREA EDIFICABILE INSERITA IN UN PIANO DI RECUPERO COMUNALE
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 19/11/2007, n. 23889)
L’inserimento nel Piano regolatore generale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992, di un area la cui edificazione avverrà attraverso un piano di recupero che il proprietario ha diritto di presentare al Comune – è presupposto idoneo e sufficiente per assegnare alla stessa la natura di terreno edificabile ai fini dell’ICI.
L’edificabilità dell’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Le modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo.
L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.
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