DETRAZIONE IRPEF DEL 36% – PAGAMENTI EFFETTUATI CON BONIFICI ON-LINE
(Risoluzione n. 353 del 7/8/08)
La detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio abitativo è riconosciuta anche in caso di pagamento delle stesse mediante bonifico on-line, poiché è assimilabile al bonifico bancario tradizionale.
Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella R.M. 7 agosto 2008, n. 353, in risposta ad un’istanza d’interpello in merito alla spettanza del beneficio di cui all’art. 1, della legge 449/1997 (prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dall’art. 1, commi 17-19, legge 244/2007), nell’ipotesi di pagamento delle spese sostenute da un contribuente mediante bonifico on-line, dal quale risultano esclusivamente la denominazione del beneficiario e gli estremi della fattura a cui corrisponde il pagamento.
In merito, l’Amministrazione finanziaria rammenta che condizione indispensabile per fruire della detrazione, a pena di decadenza dalla stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3 e 4, lett. b del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, è che le spese siano pagate tramite bonifico bancario, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Tale procedura, sulla base dello stesso decreto attuativo (art. 3, del D.M. 41/1998), consente alle banche presso le quali sono disposti i bonifici, di trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli concernenti la detrazione, i dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Si ricorda, inoltre, che, stanti le precisazioni ministeriali già fornite nel passato con la Circolare n.24/E/2004, il pagamento può avvenire anche tramite bonifico postale, in quanto contiene tutte le citate informazioni richieste per la fruizione del beneficio.
A medesime conclusioni giunge ora l’Agenzia delle Entrate in ordine al bonifico on-line che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, può considerarsi strumento di pagamento delle spese detraibili idoneo a fornire tutte le informazioni necessarie alla fruizione del beneficio, assimilandolo quindi al bonifico bancario tradizionale.
In particolare, nell’ipotesi di incompletezza dei dati contenuti nel modello di bonifico on-line, nella stessa R.M. 353/E/2008, l’Agenzia delle Entrate precisa che tale circostanza non preclude la possibilità di fruire della detrazione del 36%.
Nel caso in esame, infatti, non essendo presenti nel bonifico, oltre agli estremi della norma agevolativa [1], anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell’ordinante [2] e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, l’Amministrazione finanziaria afferma che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca.
Sulla base di tali informazioni, quest’ultima potrà adempiere comunque all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati identificativi del mittente e dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dal citato art. 3 del D.M. 41/1998.
Pur se non espressamente rilevato dal pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che a medesime conclusioni si debba pervenire con riferimento alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica (art.1, commi 20-24, legge 244/2007), riconosciuta ai soggetti non titolari di reddito d’impresa, per i quali sussiste, a pena di decadenza, l’obbligo di pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale.
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[1] Con la C.M. 12 maggio 2000, n. 95 (punto n. 2.1.3), l’Amministrazione finanziaria ha già chiarito che, qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico il riferimento alla norma agevolativa, può ugualmente usufruire della detrazione d’imposta sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti.
[2] Per tutte le spese detraibili, infatti, è necessario indicare nel bonifico il codice fiscale del contribuente che intende fruire del beneficio, e, nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti che sostengono la spesa, avendo quindi diritto alla detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi. Tuttavia, se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha provveduto ad inviare al Centro di Pescara la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta anche agli altri aventi diritto, purché indichino nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico (cfr. C.M. 57/E/1998, C.M. 122/E/1999 e C.M. 15/E/2001).
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