DECRETO BERSANI – L. 248/2006 – T.U. SICUREZZA – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO – RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY – MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 41/2008
DECRETO BERSANI – L DECRETO BERSANI – L. 248/2006 – T.U. SICUREZZA – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO – RAPPORTI CON LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY – MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 41/2008
Il Ministero del Lavoro con interpello n. 41 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che non contrasta con la disciplina in materia di privacy l’indicazione della data di nascita del lavoratore sul cartellino di riconoscimento lavoro (cfr. suppl. n. 4 e n. 5 al Not. n. 7/2006 e Not. n. 8-9/2006).
Il comma 3 dell’art. 36 bis del c.d. Decreto Bersani, Legge n. 248/06, ha introdotto, a decorrere dal 1º ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro
La circolare ministeriale n. 29/06 ha chiarito che il cartellino di riconoscimento, oltre alla foto del lavoratore, deve riportare in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita dello stesso, nonchè il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di. Al riguardo è stato richiesto al Ministero del Lavoro se il dato relativo alla data di nascita possa essere omesso in quanto eccedente rispetto alle finalità perseguite dall’art. 36 bis, ossia di consentire l’esatta identificazione del lavoratore.
Esclusa in tale circostanza l’applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del giorno 11 dicembre 2000, avente ad oggetto i cartellini di riconoscimento utilizzati dal personale che svolge la propria attività a contatto con l’utenza e rilevato che il diritto alla riservatezza può essere graduato dal legislatore, il Ministero, con nota, ha confermato che gli strumenti contenuti nell’art. 36 bis della L. n. 248/06, sono adeguati al dettato costituzionale e rispondenti agli intenti programmatici del legislatore che intendono reprimere le forme di lavoro irregolare.
In questo senso, pertanto, le istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 29/06, compreso il dato relativo alla data di nascita, sono attinenti e rispettano il principio del trattamento dei soli dati personali che siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, poichè posto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonchè per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.
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