16.10.2008 - trasporti

CRONOTACHIGRAFO – CONTROLLI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

CRONOTACHIGRAFO – CONTROLLI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
Con il d.lgs. 4/8/08, n.144, entrato in vigore il 2 ottobre 2008, è stata attuata la direttiva comunitaria 2006/22/CE che, nell’ottica di assicurare il rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e riposi giornalieri e settimanali, prevede il rafforzamento delle operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine al fine di prevenire le infrazioni e reprimere gli abusi relativamente alle attività di trasporto merci su strada.

Il decreto stabilisce che i controlli dovranno essere effettuati non solo su strada, bensì anche presso le Imprese.

Essi riguardano l’attività di trasporto svolta con i veicoli soggetti alla disciplina del cronotachigrafo (autoveicoli per il trasporto merci su strada con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) e contengono una serie di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il decreto conferma, inoltre, l’obbligo di tenere a bordo del veicolo un apposito modulo dove devono essere indicate le assenze per ferie, malattia, o guida di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo.

Poiché tale modulo non prevede come opzione alternativa quella dello svolgimento di “altre mansioni” ipotesi che, nel settore edile è frequente, si suggerisce che i conducenti tengano con sé idonea documentazione dalla quale possa risultare la qualifica posseduta e la descrizione delle mansioni svolte.

Il modulo, che si riferisce ai 28 giorni precedenti a quello di guida va custodito da parte del conducente insieme alle registrazioni del cronotachigrafo. Decorsi i ventotto giorni il modulo andrà riconsegnato all’Impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per almeno un anno dalla data di scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto od alterato il modulo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 ad euro 570,00. Alla stessa sanzione è soggetta l’Impresa che non conserva il modulo per un anno.

Modulo


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