CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – D.LGS. 63/2008 – MODIFICHE NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
urbanistica – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – D.LGS. 63/2008 – MODIFICHE NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008 la Legge 129/2008 di conversione del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga termini.
Tra le disposizioni introdotte in sede di conversione si segnala l’art. 4 quinquies che riscrive integralmente l’art. 159 del Codice dei Beni Culturali relativo al Paesaggio (D.Lgs. 63/2008), delineando un procedimento ad hoc per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche fino al 31 dicembre 2008, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all’art. 146 del Codice.
In particolare, il nuovo regime transitorio prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata ovvero negata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta.
L’amministrazione competente deve dare immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato, nonché gli esiti relativi agli accertamenti eventualmente svolti.
La Soprintendenza, qualora ritenga che l’autorizzazione non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione.
Nel caso in cui l’amministrazione competente non si pronunci sulla richiesta entro i termini previsti, il privato può richiedere il rilascio dell’autorizzazione direttamente alla soprintendenza, la quale si dovrà esprimere entro i successivi 60 giorni.
Vengono inoltre fatti salvi gli atti e i procedimenti adottati nel periodo tra il 24 aprile 2008 – data di entrata in vigore del D.Lgs. 63/2008 che ha modificato il Codice dei Beni Culturali – e il 3 agosto 2008 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 97/2008 – ai quali sia stata applicata la disciplina contenuta nell’art. 159 del Codice dei Beni Culturali, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 63/2008.
Per quanto riguarda invece le autorizzazioni rilasciate nel corso del medesimo periodo, queste potranno essere annullate dalla Soprintendenza entro il 2 settembre 2008.
Viene, infine, ribadito che entro il 31 dicembre 2008 le Regioni devono verificare la sussistenza nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni (generalmente i comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti dall’art. 146, comma 6 e apportare le modifiche necessarie. In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni, le deleghe in essere al 31 dicembre 2008 decadranno.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941