AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE E MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
(Risoluzione, n. 30/E del 1/2/2008)
Nell’ipotesi di vendita nel quinquennio dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, l’acquisto di un bene diverso dalla casa da destinare ad abitazione principale non soddisfa le condizioni poste dalla norma per la conferma dell’agevolazione.
Non è quindi possibile confermare il regime agevolativo «prima casa» nell’ipotesi relativa al riacquisto di un box da destinare a pertinenza della casa di abitazione.
Ciò comporta anche il mancato riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, legge n. 448/1998.
Il regime agevolativo «prima casa» può essere applicato, ricorrendone le condizioni, all’atto di acquisto di case di abitazioni non di lusso e alle relative pertinenze, anche se acquistate con atto separato.
Il trasferimento dell’immobile acquistato con tali agevolazioni – prima del decorso di 5 anni dalla data dell’atto – comporta la decadenza dal regime di favore fruito, decadenza che non opera qualora (entro 1 anno dall’alienazione effettuata nel quinquennio) si proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Inoltre, in forza dell’art. 7, legge n. 448/1998, viene riconosciuto un credito d’imposta qualora – entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato fruendo dell’agevolazione «prima casa» – venga acquistata un’altra casa di abitazione non di lusso, beneficiando dello stesso regime di favore.
Da tale quadro discende che il contribuente – che, successivamente alla vendita di un posto auto, acquistato da meno di 5 anni con i benefici prima casa, intenda procedere all’acquisto di un garage da destinare a pertinenza di un appartamento – decade dall’agevolazione «prima casa» e non può fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 7, legge n. 448/1998, che prevede tra i requisiti essenziali per la fruizione che agli atti di acquisto degli immobili (quello acquistato e rivenduto e quello acquistato successivamente) competa il regime agevolato di cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Il successivo atto di acquisto di altra pertinenza potrà, invece, beneficiare dell’agevolazione «prima casa» qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 3 della nota II-bis in calce all’art. 1 della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
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