STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA TG69U – CHIARIMENTI MINISTERIALI
STUDIO DI SETTORE PER L’EDILIZIA TG69U – CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n.38/E del 12/6/07)
In virtù della peculiarità dell’attività del settore delle costruzioni, in sede di accertamento sulla base degli studi di settore, nel caso in cui il periodo che intercorre tra l’inizio dei lavori ed il momento della effettiva percezione del ricavo si estenda su più periodi d’imposta, l’Amministrazione finanziaria raccomanda ai propri uffici di «effettuare una valutazione della posizione fiscale del contribuente non limitata alla singola annualità, ma che tenga in debita considerazione la fase del ciclo produttivo in cui questa si viene a trovare».
Così l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.38/E del 12 giugno 2007, recepisce, in via amministrativa, le osservazioni dell’ANCE, emerse durante la riunione della Commissione degli Esperti dello scorso 8 febbraio 2007, nella quale l’Associazione si è ufficialmente astenuta dall’approvazione del nuovo Studio di Settore per l’edilizia TG69U (che costituisce la revisione dell’attuale SG69U).
Nell’esprimere forti perplessità sull’idoneità dello strumento a rappresentare la realtà produttiva del settore delle costruzioni, in tale sede, l’ANCE evidenziava la necessità di valutare la congruità delle imprese esercenti una delle attività rientranti nello Studio di Settore TG69U, con riferimento ad un lasso temporale superiore ad un singolo periodo d’imposta [1]. Ciò in virtù della mutevolezza dell’attività edile e della durata pluriennale delle commesse, che rende possibile la predeterminazione statistica dei ricavi, solo se valutata in un arco temporale pluriennale).
L’Amministrazione, con la citata Circolare 38/E/2007, conferma quindi la necessità che, in sede di accertamento, vengano valutate con particolare attenzione le posizioni dei contribuenti esercenti attività rientranti nell’ambito dello studio TG69U, in quanto «possono potenzialmente risultare contraddistinte da andamenti non regolari di capacità reddituale», in ragione della durata spesso ultrannuale dei cicli produttivi.
Vengono, inoltre, fornite ulteriori precisazioni in ordine all’applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica, previsti dall’art.1 comma 14 della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007) ed approvati con il D.M. 20 marzo 2007.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel triennio 2007-2009, tutti gli studi vigenti per il periodo d’imposta 2006 formeranno oggetto delle revisioni evolutive, elaborate secondo la ordinaria procedura previo parere della Commissione degli Esperti, che dovranno tener conto degli specifici indicatori di normalità economica, e saranno volte a cogliere più puntualmente tutte le situazioni particolari per le quali l’applicazione dei detti studi vigenti per il 2006 determinino risultati non aderenti alle effettive condizioni di esercizio dell’attività.
A tal fine, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, gli uffici accertatori dovranno sempre valutare, nella fase del contraddittorio, i risultati derivanti dalla applicazione degli studi revisionati e, ove più favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli ottenibili con l’applicazione degli studi che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il citato D.M. 20 marzo 2007.
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[1] A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art.10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come da ultimo modificato dall’art. 37, comma 2, lett. a) della legge 248/2006 e dall’art.1, comma 16, della legge 296/2006, per tutti i contribuenti, in contabilità semplificato od ordinaria (per opzione o per obbligo), è prevista la possibilità di subire accertamenti tramite gli Studi di Settore, qualora anche solo per un periodo d’imposta i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli stimati dagli stessi Studi.
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