STUDI DI SETTORE – MODIFICHE AGLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
STUDI DI SETTORE – MODIFICHE AGLI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
(DM 4/7/07)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha modificato il D.M. 20 marzo 2007, concernente l’approvazione degli indicatori di normalità economica – di cui all’art. 14, legge n. 296/2006 – idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
In particolare, il D.M. 4 luglio 2007 introduce nell’art. 4, D.M. 20 marzo 2007 i nuovi commi 1-bis e 1-ter, che recano innovazioni in ordine alle condizioni di applicazione degli indicatori e alla loro valenza applicativa con riferimento alla disposizione contenuta all’art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998, concernente la limitazione degli accertamenti di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti congrui alle risultanze degli studi di settore.
Modifica del livello di riferimento per l’accertamento basato sugli studi di settore
Gli accertamenti di cui all’art. 10, legge n. 146/1998, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano – anche per effetto dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore – ricavi o compensi in misura non inferiore:
– al livello minimo risultante dall’applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica
ovvero, se di ammontare più elevato,
– al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
Preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui
Ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 4-bis, della stessa legge n. 146/1998, il livello della congruità coincide con
– il livello minimo di ricavi o compensi risultante dall’applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati,
ovvero, se di ammontare più elevato,
– con il livello puntuale di riferimento risultante dall’applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori stessi.
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