RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – LIMITI DI SPESA E MANCATA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELLA FATTURA D’ACCONTO
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – LIMITI DI SPESA E MANCATA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELLA FATTURA D’ACCONTO
(Risoluzione 12/7/07, n.167/E)
Sulle fatture d’acconto relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, agevolati con la detrazione del 36%, non vi è l’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera utilizzata.
Tale adempimento si rende, invece, necessario per le fatture emesse a saldo.
In caso di interventi eseguiti nel periodo d’imposta 2007 sia sull’abitazione che sulle pertinenze, il limite massimo di spesa di 48.000 euro deve essere riferito complessivamente all’insieme di tali immobili.
Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, contenuti nella R.M. 167/E del 12 luglio 2007, in risposta ad una specifica istanza di interpello.
Come noto, l’art. 1, commi 387-388, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha prorogato la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di recupero edilizio degli edifici residenziali. In particolare, per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2007, il limite massimo di spesa detraibile è stabilito in misura pari a 48.000 euro per unità immobiliare. È stato altresì confermato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera (come previsto dall’art. 35, comma 19, del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248).
Sul tema, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta ulteriormente sull’operatività dell’agevolazione, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006, chiarendo, in particolare, che:
– la mancata indicazione del costo della manodopera nella fattura d’acconto non è causa di decadenza dall’agevolazione.
Resta fermo che tale adempimento è obbligatorio per la fattura emessa a saldo, nella quale dovrà farsi riferimento al «costo relativo alla manodopera impiegata per l’intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera prestata da eventuali subappaltatori»;
– in caso di interventi effettuati, nel corso del 2007, sull’abitazione e su più unità pertinenziali, il limite dei 48.000 euro deve essere unitariamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratta di unità immobiliari diverse.
In tal ambito, si ricorda che l’art. 35, comma 35-quater, del D.L. 223/2006, per gli interventi effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, ha riferito il limite di 48.000 euro ad ogni singola unità abitativa (e non più a ciascun comproprietario per ciascun singolo immobile, come previsto fino al 30 settembre 2006).
Successivamente, l’art.1, comma 387, della legge 296/2006, per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2007, ha modificato ulteriormente tale condizione, riferendo il limite massimo di spesa all’unità immobiliare.
In relazione agli interventi effettuati dopo il 1° ottobre 2006, nella R.M.124/E/2007, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il limite di 48.000 euro dovesse essere riferito «all’unità abitativa ed alle pertinenze unitariamente considerate».
Nella R.M. 167/E/2007, con riferimento agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007, l’Amministrazione finanziaria, confermando tale orientamento, non sembra tener conto della modifica intervenuta con la legge Finanziaria 2007.
Tale interpretazione della norma suscita perplessità, ponendo ulteriori limiti alla fruibilità dell’agevolazione, che rischiano di disincentivare la realizzazione di interventi incisivi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.
– se l’edificio è composto da una sola abitazione e relative pertinenze, non sono individuabili elementi dell’edificio qualificabili come parti comuni.
Infatti, il concetto di parti comuni dell’edificio, pur non richiedendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, «presuppone la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome».
Ne deriva che, per lavori sull’abitazione e sulle pertinenze, relativi all’intero fabbricato, si rende inapplicabile un autonomo limite di spesa per le opere riferibili alle parti comuni;
– in caso di spese sostenute, per il medesimo intervento, da più soggetti, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che è sufficiente che uno solo di essi provveda alla trasmissione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara.
Gli altri contribuenti interessati devono unicamente indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto che ha provveduto alla trasmissione del modulo.
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