22.06.2007 - ambiente

RIFIUTI – TRASPORTO IN PROPRIO – ESENZIONE DA MUD E REGISTRI – NOTA MINISTERO DELL’AMBIENTE

RIFIUTI – TRASPORTO IN PROPRIO – ESENZIONE DA MUD E REGISTRI – NOTA MINISTERO DELL’AMBIENTE
(Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente, Nota del 9/5/07)
L’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente, con la nota del 9 maggio 2007, è intervenuto in materia di MUD e registro di carico e scarico, chiarendo che i trasportatori in proprio (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006):
1.  non sono obbligati alla presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale;
2.  non devono tenere il registro di carico e scarico.
Il problema della obbligatorietà di tali adempimenti anche per i trasportatori in proprio era stato recentemente sollevato da alcune  Camere di Commercio, che avevano ritenuto che l’attività di trasporto dei propri rifiuti andasse equiparata a quella a titolo professionale, con conseguente assoggettamento anche al MUD ed alla tenuta del registro di carico e scarico.
Ciò in considerazione del fatto che il Codice dell’ambiente ha introdotto anche per i trasportatori in proprio l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 9 giugno 2005.
Il Ministero ha escluso che dalla previsione dell’iscrizione semplificata all’Albo gestori ambientali anche per questa categoria di trasportatori (art. 212 comma 8) si possa far discendere l’obbligo al MUD ed al registro di carico e scarico.
Infatti, l’ufficio legislativo sottolinea che l’equiparazione tra trasporto a titolo professionale e trasporto in proprio compiuta nella sentenza europea risponde, come chiarito dalla Corte di giustizia stessa, ad un esigenza di “controllo” e vigilanza sul ciclo dei rifiuti, ma nulla a che vedere con il modello di dichiarazione ambientale, che invece assolve ad una esigenza di tipo statistico.
Con riferimento poi al registro di carico e scarico il Ministero ne ha escluso l’obbligatorietà per i trasportatori in proprio in considerazione del fatto che la direttiva europea 12/2006/CE pone tale obbligo in capo solo degli stabilimenti o imprese che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, non ricomprendendo quindi in tali tipologie di attività anche quella di trasporto dei propri rifiuti.


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