REVERSE CHARGE – VERIFICA DEL CODICE ATTIVITA’ COMUNICATO DAL SUBAPPALTATORE
REVERSE CHARGE – VERIFICA DEL CODICE ATTIVITA’ COMUNICATO DAL SUBAPPALTATORE
(Risoluzione 13/7/07, n. 172/E)
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente l’ambito di applicazione del regime del reverse charge, di cui all’art. 17, comma 6, lettera a) D.P.R. n. 633/1972, estendendolo ai casi in cui la società subappaltatrice non abbia comunicato di svolgere un’attività rientrante nella sezione F della tabella ATECOFIN (2004), pur svolgendo effettivamente un’attività classificabile in tale sezione.
Nel caso di specie la società istante chiede di sapere se abbia o meno l’onere di verificare il codice attività del subappaltatore nonché la correttezza del predetto codice in relazione all’effettiva attività dallo stesso svolta, in ipotesi che, sulla base di un contratto di subappalto, l’esecuzione di lavori è stata affida ad una impresa che pure svolgendo prestazioni classificabili nella lettera F, dispone solo del codice attività 28.11.0.
Nel risolvere la questione, l’Agenzia da rilevanza all’effettiva attività svolta, indipendentemente dal codice attività utilizzato e comunicato, pertanto la società istante non è tenuta, ai fini dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, a rilevare la rispondenza del codice attività comunicato dall’impresa rispetto all’attività in concreto esercitata.
Restano escluse dalle attività di c.d. costruzione previste nella sezione F alcune attività che, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, non si sostanziano in attività edilizie quali, ad esempio, la costruzione o installazione di attrezzature industriali.
Associazioni Temporanee di Imprese
Con riferimento invece agli obblighi fiscali in capo elle associazioni temporanee d’impresa, l’Agenzia chiarisce che l’ATI, in linea di principio, deve ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto.
L’elemento decisivo affinché possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’ATI, anche ai fini dell’applicazione o meno del regime del reverse charge, è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere.
Nello specifico, quando nell’esecuzione dei lavori edili interviene un organismo di natura associativa al quale è attribuita una funzione esterna, le imprese consorziate possano fatturare direttamente all’appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse charge – solamente nel caso in cui l’ATI assuma soggettività giuridica.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941