26.04.2007 - tributi

REVERSE CHARGE – RIMBORSI IVA IN VIA PRIORITARIA. .

REVERSE CHARGE – RIMBORSI IVA IN VIA PRIORITARIA
(DM 22/3/07, G.U. 31/3/07, n.76)
Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha individuato – in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate – le categorie di contribuenti ammessi, in via prioritaria, entro 3 mesi dalla richiesta, al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.
Il rimborso deve essere richiesto utilizzando la nuova versione del modello IVA-TR (approvata con provvedimento 15 marzo 2007, in G.U. 22 marzo 2007, n. 68, S.O. n. 79), resasi necessaria per tenere conto delle novità apportate alla normativa in materia di rimborsi dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
In particolare, l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria – entro 3 mesi dalla richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile – trova applicazione, dall’anno d’imposta 2007, per i soggetti che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore), fermo restando quanto previsto dall’art. 2 e nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 30, comma 3, lettera a), dello stesso decreto.
Per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, devono sussistere contestualmente – al momento della richiesta – le seguenti condizioni:
– esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
– eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro (in caso di richiesta rimborso annuale) e a 3.000,00 euro (in caso di richiesta di rimborso trimestrale);
– eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972 relativi allo stesso periodo di riferimento i rimborsi annuali o per periodi inferiori all’anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria come sopra individuata.


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