17.10.2007 - tributi

REVERSE CHARGE – REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO

REVERSE CHARGE – REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO
(Risoluzione 10/8/07 n. 220/E )
L’esecuzione di controsoffitti e di pareti in cartongesso, nel caso in cui l’opera realizzata permetta di ottenere un bene diverso, ossia una struttura nuova ed ulteriore rispetto al complesso dei materiali utilizzati, costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972 ed è, quindi, assoggettata al “Reverse Charge”.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007 , nella quale sono stati forniti chiarimenti sull’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile nella specifica ipotesi di fornitura di controsoffitti da parte di un’impresa operante con codice attività 45.43.0 – rivestimento di pavimenti e muri, compreso nella sezione F (“Costruzioni”), della tabella del Codici ATECOFIN 2004.
Come noto, il sistema del “Reverse Charge” si applica alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.
Al contrario, i contratti di fornitura con posa in opera, nei quali la manodopera assume una funzione accessoria rispetto al bene trasferito, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi e sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (C.M. 37/E /2006).
Sul tema, l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’esatta identificazione delle operazioni a cui è applicabile il “Reverse Charge” ha ribadito che, in presenza di contestuali prestazioni di servizi e cessioni di beni, occorre far riferimento non tanto alla tipologia contrattuale, bensì alla volontà delle parti.
In tal modo, si può stabilire se i soggetti coinvolti abbiano inteso dare rilievo all’obbligazione di dare (cessione di beni) o a quella di fare (prestazione di servizi).
In particolare, la R.M. 220/E/2007 citata, muovendo dall’elemento distintivo della volontà espressa dai contraenti, ha chiarito che:
– se l’intento delle parti ha come scopo principale la cessione di un bene, e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattarlo alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile come una cessione con posa in opera.
In tal caso, l’inversione contabile è esclusa ed il soggetto cedente dovrà fatturare all’appaltatore con IVA nei modi ordinari;
– se la volontà contrattuale è quella di ottenere un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora l’operazione si deve considerare come una prestazione di servizi.
Questi requisiti, osserva l’Agenzia delle Entrate, si riscontrano nel contratto che preveda, tramite l’installazione di controsoffitti e pareti in cartongesso, la realizzazione di un manufatto diverso da quello risultante dal mero assemblamento dei materiali utilizzati.
In tal caso, il soggetto che esercita attività con codice F della citata tabella dei Codici ATECOFIN 2004, deve fatturare la prestazione resa nei confronti dell’appaltatore principale con applicazione dell’inversione contabile.


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