28.11.2007 - tributi

REVERSE CHARGE – FRANCHISING DI SERVIZI. . (Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/10/2007, n. 303/E)

REVERSE CHARGE – FRANCHISING DI SERVIZI REVERSE CHARGE – FRANCHISING DI SERVIZI
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/10/2007, n. 303/E)

Il meccanismo del reverse charge si applica – oltre che alle prestazioni di servizi rese nel settore edile attraverso contratti di subappalto – anche a quelle effettuate nell’ambito dei contratti di franchising di servizi, stipulati nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 129/2004, recante la disciplina dell’affiliazione commerciale.
Qualora le prestazioni poste in essere dal franchisee siano riconducibili fra quelle espressamente elencate alla categoria «costruzioni» della tabella ATECOFIN,ad esse si renderà quindi applicabile il meccanismo dell’inversione contabile:

– il franchisee sarà tenuto a fatturare al franchisor l’importo totale della prestazione (senza, cioè, alcuna riduzione a titolo di royalties, e senza alcun addebito dell’IVA).

– il franchisor fatturerà al franchisee il 5% dell’importo di ciascuna prestazione a titolo di royalties, con l’applicazione dell’aliquota IVA fissata in misura ordinaria.

Il contratto di affiliazione commerciale, infatti, esaurisce la propria funzione nella regolamentazione dei rapporti interni dei partners relativi all’utilizzo di marchi, brevetti e know how.
L’obbligo di eseguire opere edili non deriva dal rapporto di franchising: è conseguenza dell’assunzione, da parte del franchisee,di una diversa pattuizione contrattuale, la quale mantiene la sua autonomia anche se stipulata a latere del contratto di franchising.
L’obbligo assunto dal franchisee nei confronti di uno o più committenti, fra i quali può essere annoverato anche il franchisor,consistente nella realizzazione di un’opera o di un servizio con responsabilità di risultato, è riconducibile allo schema dell’appalto ovvero del subappalto nell’ipotesi in cui il committente sia, a sua volta, appaltatore


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