QUALIFICAZIONE – PER OTTENERE LA CATEGORIA SOA OS12 DELLE BARRIERE STRADALI NON E’ PIU’ NECESSARIO LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
QUALIFICAZIONE – PER OTTENERE LA CATEGORIA SOA OS12 DELLE BARRIERE STRADALI NON E’ PIU’ NECESSARIO LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18/6/2007 è stato pubblicato il D.P.R. 13/2/2007, n. 74, recante «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici».
Le modifiche riguardano in particolare la qualificazione dei soggetti per la partecipazione a gare di appalto per la categoria OS12 – Barriere e protezioni stradali – superiore alla II° classifica (pari a 516.457 euro), per la quale non è ora più necessario il requisito del possesso di uno stabilimento di produzione, peraltro anche certificato secondo le norme ISO 9000.
D’ora innanzi è perciò possibile ottenere la qualificazione SOA per i lavori inerenti le barriere e protezioni stradali, indipendentemente dalla classifica di importo richiesta, documentando la solo esecuzione di tali lavori senza dover attestare di aver prodotto i relativi manufatti posati.
Tali modifiche sono state introdotte in ottemperanza al parere a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, che imponeva la rimozione della restrizione alla concorrenza nel mercato degli operatori anche in tale segmento degli appalti pubblici.
In particolare il decreto:
– sopprime, all’art. 18, comma 8, del DPR 34/2000, il quinto ed il sesto periodo, i quali recitavano testualmente: «Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l’impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria.
Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi».
– nell’allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sopprime le parole: «, nei limiti specificati all’articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,».
Dunque a seguito delle modifiche la declaratoria relativa alla categoria OS12 delle categorie di opere specializzate, diventa la seguente: «OS 12: Barriere e protezioni stradali. e la relativa declaratoria prevista dalla norma ora recita: Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.».
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