03.08.2007 - tecnica

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – ASPETTI DI IMMEDIATO INTERESSE PER LE IMPRESE

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI – ASPETTI DI IMMEDIATO INTERESSE PER LE IMPRESE

Sul Bollettino della Regione Lombardia, 3° supplemento straordinario al n. 29, del 20 luglio 2007, è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2007 – n. 8/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli e­difici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r.24/2006”.
Si tratta di un provvedimento che fissa i requisiti di prestazione energetica degli edifici e dei loro impianti.
In questa sede si ritiene necessario far presente gli aspetti di immediato interesse, rimandando ad altra occasione per una più completa disamina del provvedimento.

1) Gli edifici e impianti che risultano esclusi dall’applicazione del provvedimento sono
· i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
· i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ;
· gli immobili ricadenti nel vincolo del codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

2) I requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti fissati nel provvedimento “hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato”.

3) A partire dal 20/7/2007, “nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici”.
“Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari oppure esistano condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica prevista  dall’Allegato B” alla delibera.
Dalla stessa data del 20/7/2007, “nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici o privati e in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.”

4) L’aspetto che forse più di altri pone problemi di criticità è quello relativo  alla certificazione energetica degli edifici, tenuto conto che al momento non ci sono soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica e che l’iter per conseguirne l’abilitazione potrebbe non essere immediato.
E’ infatti previsto che “gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C” alla deliberazione. Con la stessa decorrenza, “con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente”.
“Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione” sopra “richiamato sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità; 
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2.”
c) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari

L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.”

5) Il provvedimento esamina poi aspetti che si ritiene utile rammentare, rimandando alla lettura del testo del provvedimento per conoscerne la disciplina:
– la procedura per la certificazione energetica degli edifici nuovi e per quelli esistenti;
– la classificazione energetica degli edifici
– la suddivisione del territorio regionale in tre zone climatiche in funzione dei gradi giorno
– l’individuazione dei soggetti certificatori
– gli accertamenti e le ispezioni sulla certificazione energetica degli edifici (che possono essere effettuate nei cinque anni successivi al deposito presso il comune della dichiarazione di ultimazione dei lavori)
– l’individuazione dell’organismo regionale di accreditamento dei certificatori.

Si pubblica di seguito il testo del provvedimento.

Delibera Giunta Regionale 26 giugno 2007 n, 8/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r.24/2006”.


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