IVA AUTO – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO SEMPLIFICATO
IVA AUTO – MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO SEMPLIFICATO
(Circolare Ag. Entrate 16/5/07, n.28/E)
L’Agenzia delle Entrate precisa le modalità con cui i contribuenti, ai sensi del D.L. n. 258/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 278/2006), possono presentare la richiesta semplificata per il rimborso IVA auto – secondo le percentuali forfetarie e il modello già individuati; è stata altresì fatta salva la possibilità di presentare l’istanza di rimborso analitico indicando in modo documentato la percentuale di imposta detraibile in relazione all’inerenza all’attività esercitata dei beni e servizi in parola ex art. 21 D.L. n. 546/1992.
La circolare in oggetto completa il quadro e integra il provvedimento emanato in data 22 febbraio 2007, nel quale sono state individuate le percentuali forfetarie di IVA detraibile nella misura del 35% per l’agricoltura e pesca, del 40% per gli altri settori di attività e del 50% per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna. I contribuenti interessati indicano in un apposito riquadro la cifra totale dell’IVA detraibile, il ricalcalo delle imposte dirette a seguito della detrazione e il rimborso spettante.
I contribuenti che invece non intendono avvalersi delle percentuali forfetarie di detraibilità possono presentare l’istanza di rimborso indicando in modo analitico e documentato le somme spettanti.
Poichè il rimborso può essere relativo a più anni, i contribuenti che si avvalgono della modalità analitica dovranno utilizzarla per tutti gli anni e non potranno far ricorso a quella forfetaria neanche per singole annualità.
Per i contribuenti che hanno rivenduto entro il 13 settembre il veicolo per il quale si chiede il rimborso, nella richiesta semplificata è sufficiente abbattere l’IVA spettante della maggiore imposta derivante dalla rivendita.
Controlli
Le azioni di controllo si concentreranno sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori imposte sul reddito e IRAP per un importo inferiore al 10 % rispetto a quello indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.
Nel caso di rivendita dei veicoli interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all’1% rispetto al totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33.
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