DETRAZIONE IRPEF DEL 36% – INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA
Nel corso del convegno organizzato da Italia Oggi nella giornata del 20 gennaio 2007 sulle novità fiscali della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni In relazione al beneficio della detrazione del 36% ai fini IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità applicative conseguenti l’obbligo dell’indicazione della manodopera in fattura. precisando che si tratta di una indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera.
In sostanza, se si utilizzano più dipendenti, il dato non deve essere distinto per ciascuno di essi, ma è sufficiente l’indicazione complessiva del costo della manodopera. Nell’ipotesi di ditta individuale e di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera ovviamente non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa.
Se, contestualmente, i lavori vengono eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è limitato a quello dei dipendenti.
In presenza di lavori eseguiti non direttamente dall’appaltatore, ma da eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente che fruisce della detrazione IRPEF, devono comunque contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore).
Infine, la norma si ritiene applicabile anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.
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